Ordine pubblico: differenze tra le versioni

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Sotto il profilo dei compiti istituzionali degli addetti alle funzioni di [[polizia]], con la locuzione ''ordine pubblico'' s'intende genericamente un complesso di servizi, tecniche, addestramento ecc., inerenti al mantenimento di condizioni di ordine (e pertanto, fondamentalmente di prevenzione e/o repressione di tumulti) in circostanze in cui si prevede un intenso afflusso di persone (tipicamente: manifestazioni politiche o sindacali, partite di [[calcio (sport)|calcio]], spettacoli pubblici e simili).
 
La '''definizione normativa''' del concetto di '''ordine pubblico''' come istituto di diritto amministrativo è contenuta nell’art. 159, co. 2, d.lgs. 31.3.1998, n. 112, il quale prevede appunto che «le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica (…) concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».
 
== Tipologia ==