Questione di fiducia: differenze tra le versioni
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In [[Italia]] la '''questione di fiducia''' è un istituto della forma di governo [[Parlamento|parlamentare]] riservato al [[Governo]], non previsto in [[Costituzione]], ma disciplinato dai [[Regolamenti parlamentari|regolamenti interni]] della [[Camera dei deputati (Italia)|Camera]]<ref name="camera">[http://nuovo.camera.it/438?shadow_regolamento_capi=1069&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo%20116 art. 116 del regolamento della camera]</ref> e, in modo più succinto, del [[Senato della Repubblica|Senato]]<ref name="senato">[http://www.senato.it/1044?articolo=1165&sezione=159 art. 161 regolamento del Senato]</ref> nonché dalla legge n. 400/1988.
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== ''Ratio'' e limiti dell'istituto ==
L'istituto si ricollega al rapporto fiduciario<ref>Rivosecchi, G. (2008). Regolamenti parlamentari del 1971, Indirizzo Politico e Questione di Fiducia: un'Opinione Dissenziente [article]. Giornale Di Storia Costituzionale, 143.</ref> che lega il mandante (Parlamento) al mandatario (Governo) nel momento iniziale della presentazione di questo alle Camere, mediante l'approvazione della mozione di fiducia che lo immette nei pieni poteri di direzione dell'Esecutivo<ref>Mohrhoff, Federico. 1953. Rapporti fra parlamento e governo nella Costituzione italiana (scioglimento delle camere, questione di fiducia). n.p.: Milano, Giuffrè, 1953, I Quaderni della Costituzione.
successivamente al "rimpasto" cioè una modifica nella composizione del gabinetto e successivamente alla modifica del programma di governo.
Benché il [[Regolamento parlamentare (ordinamento italiano)|Regolamento]] della Camera sia molto restrittivo nell'elencare i casi in cui il Governo non può porre la questione di fiducia<ref>
== Riferimenti normativi ==
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