Telebiella: differenze tra le versioni

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La questione diventa di rilevanza politica nazionale perché il segretario del [[Partito Repubblicano Italiano|Partito repubblicano]], [[Ugo La Malfa]] protestò per essere stato tenuto all'oscuro del Dpr governativo e chiede le dimissioni del ministro Gioia, ma non ottenendole ritirò l'appoggio esterno al [[governo Andreotti II]] che si dimetterà a giugno. Nel frattempo, il ministero delle Poste ha atteso inutilmente il termine del 1º giugno; i titolari non ottemperano l'ordine, quindi viene eseguito il decreto: il cavo che collega l'emittente alla rete cittadina viene reciso.
 
Telebiella avviò quindi una battaglia legale: Sacchi si fece denunciare per violazione delle norme in materia postale (perché contravvengono al monopolio assegnato alla RAI). La sua vicenda va sui giornali nazionali: il caso viene ulteriormente ampliato quando il [[Pretore (ordinamenti moderni)|Pretore]], Giuliano Grizi, interrompe il procedimento nei confronti del Sacchi, e in qualità di ''giudice a quo'' solleva dubbio di incostitituzionalità alla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]]. La Corte Costituzionale accoglie buona parte delle motivazioni di Sacchi; infatti con la sentenza della Corte del 10 luglio 1974 n. 225 <ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0225s-74.html]</ref>venne dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 183 e 195 del DPR del 1973 riguardo l'emittenza via cavo che riservava allo Stato il monopolio televisivo. ConSuccessivamente successivala sentenza[[riforma n.della 226RAI didel pari1975]] dataautorizza vennele liberalizzatatrasmissioni via cavo ''monocanale'' nonché la collocazioneripetizione via etere sul territorio nazionaleitaliano deidelle ripetitoriemittenti diestere reti(Francia, televisiveSvizzera, estereMontecarlo, ([[FranceCapodistria). 2|AntenneTelebiella 2]]riprense a trasmettere via cavo, affiancata da un canale radiofonico via etere, [[TelemontecarloRadiobiella]] poichè la Corte costituzionale, [[RSIcon -la Radiotelevisionesentenza svizzeradel di28 lingualuglio italiana]]1976, en. [[TV202, Koper-Capodistria]])autorizzò anche le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale.<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/19741976/0226s0202s-7476.html]</ref>
 
Successivamente la [[riforma della RAI del 1975]] autorizza le trasmissioni via cavo ''monocanale'' nonché la ripetizione via etere sul territorio italiano delle emittenti estere (Francia, Svizzera, Montecarlo, Capodistria). Telebiella riprense a trasmettere via cavo, affiancata da un canale radiofonico via etere, [[Radiobiella]] poichè la Corte costituzionale, con la sentenza del 28 luglio 1976, n. 202, autorizzò anche le trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale.<ref>[http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0202s-76.html]</ref>
 
=== Gli anni 1990 e il cambio di nome ===