Legge 22 maggio 1978, n. 194: differenze tra le versioni

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Il bisogno di adeguare la normativa si è presentato al legislatore anche in seguito alla [[sentenza]] n.27 del 18 febbraio [[1975]] della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]]. Con questa sentenza la Suprema Corte, pur ritenendo che ''la tutela del [[concepito]] ha fondamento [[Costituzione della Repubblica Italiana|costituzionale]]'', consentiva il ricorso alla IVG per motivi molto gravi.
 
== Iter legislativo e contenuti ==
== Contenuti ==
Il {{Data|09|06|1977}}, mentre ancora infuriava in Parlamento la polemica contro il governo a causa dell'uccisione a [[Roma]] della simpatizzante radicale [[Omicidio di Giorgiana Masi|Giorgiana Masi]], di cui furono accusate le forze dell'ordine, fu congiuntamente presentata alla [[Camera dei deputati (Italia)|camera dei deputati]] la proposta unificata di legge ''Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza''<ref name="PdL">{{Cita news | p. 2 | pubblicazione = [[l'Unità]] | data = 1977-06-10 | url = https://archivio.unita.news/assets/main/1977/06/10/page_002.pdf | titolo = Ripresentata alla Camera ieri la legge sull'aborto | accesso = 2020-07-10 }}</ref> da [[Partito Socialista Italiano|PSI]], [[Partito Liberale Italiano|PLI]], [[Democrazia Proletaria|DP]], [[Partito Repubblicano Italiano|PRI]], [[Partito Comunista Italiano|PCI]], [[Partito Socialista Democratico Italiano|PSDI]] e indipendenti di sinistra; primo firmatario fu [[Vincenzo Balzamo]] (PSI), relatori di maggioranza [[Giovanni Berlinguer]] (PCI) e [[Antonio Del Pennino]] (PRI)<ref name="PdL" />, mentre controrelatore di minoranza fu [[Pino Rauti]] ([[Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale|MSI]]) cui si aggiunsero durante l'iter del dibattito [[Giuseppe Gargani]] e [[Bruno Orsini]] ([[Democrazia Cristiana|DC]]).
La [[s:L. 22 maggio 1978, n.194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza|legge 22 maggio 1978, n. 194]], generalmente citata come ''legge 194'', abolisce le fattispecie di reato previste dal titolo X del libro II del codice penale tramite l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie.
 
Visto l'ampio sostegno di cui godeva, il testo non ebbe grossi problemi a superare il voto alla Camera; gli unici rallentamenti furono dovuti all'emergenza parlamentare a causa del concomitante [[Caso Moro]], che per 55 giorni di fatto monopolizzò qualsiasi attività politica in Italia.
Il testo definitivo, che assunse lo stesso titolo del progetto di legge approvato, fu licenziato dal Senato il {{Data|18|05|1978}}<ref>{{Cita news | url = https://archivio.unita.news/assets/main/1978/05/19/page_001.pdf | p = 1 | data = 1978-05-19 | pubblicazione = l'Unità | titolo = «Sì» definitivo per l'aborto | accesso = 2020-07-10 }}</ref> e pubblicato quattro giorni più tardi sulla [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]], divenendo noto come [[s:L. 22 maggio 1978, n.194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza|legge 22 maggio 1978, n. 194]], più familiarmente ''legge 194''.
La [[s:L.sua 22approvazione maggio 1978, n.194 - Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza|legge 22 maggio 1978, n. 194]], generalmente citata come ''legge 194'', aboliscesoppresse le fattispecie di reato previste dal titolo X del libro II del codice penale tramite l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie.
 
La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge, di ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura [[terapia|terapeutica]].
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La donna ha anche il diritto di lasciare il bambino in affido all'ospedale per una successiva [[adozione]] e restare anonima.
 
=== Tentativo di abrogazione tramite referendum ===
Questa legge è stata confermata dagli elettori con una [[referendum|consultazione referendaria]] il 17 maggio [[1981]].