Commissariato per la liquidazione degli usi civici: differenze tra le versioni

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==L'ambito amministrativo==
A norma dell'art. 66 del DPR n. 616/1977, le funzioni amministrative già del Commissario agli Usi Civici sono trasferite alle Regioni. Da tale data, pertanto, esse non sono più esercitate dai Commissari, con la sola eccezione del Commissario di Trieste, ma dal dirigente dell'ufficio regionale competente secondo l'ordinamento interno di ciascuna Regione. In alcune regioni è in atto il rilancio dell'istituto, rivisto come una possibilità di un miglior utilizzo dei beni demaniali, non più inteso solo in senso di fonte di reddito, ma anche come modo di conservazione dell'ambiente e dei valorizzazione delle tradizioni del mondo rurale.
 
==Voci correlate==