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*l'articolo 97 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) consente l'acquisto simulato di droga da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga (al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia); dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.
*l'articolo 12-quater del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356), prevede la ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati, ma questa causa di non punibilità opera a favore dei soli ufficiali di polizia giudiziaria della [[Direzione investigativa antimafia]] o dei servizi centrali e interprovinciali (previa autorizzazione dell'organo di vertice del relativo corpo di polizia o dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia). Anche qui è data immediata notizia all'autorità giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, può, con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilità, ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione.
*l'articolo 14 della L. 3 agosto 1998, n. 269 prevede che, nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possano, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti introdotti dalla legge (di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-''ter'', commi primo, secondo e terzo, e 600-''quinquies'' del codice penale), procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della legge<ref>Per la prima volta in questa legge si estendono tali garanzie anche ad attività di polizia delle telecomunicazioni svolte da personale specializzato dipendente dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione: oltre agli acquisti simulati, esso svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti citati, se commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Inoltre, è operato un passo avanti assai importante in sede processuale: finora il modello seguito era il differimento - sino alla conclusione delle indagini - del sequestro del materiale simulatamente acquistato, disposto dall'autorità giudiziaria cui era data immediata comunicazione dell'acquisto.
Ora, ferma restando quella possibilità, se ne dispongono di assai più incisive: in primo luogo il giudice può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto. Ma, soprattutto, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, anche ritardare l'emissione (o disporre che sia ritardata l'esecuzione) di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti in questione. </ref>.
Per la prima volta in questa legge si estendono tali garanzie anche ad attività di polizia delle telecomunicazioni svolte da personale specializzato dipendente dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione: oltre agli acquisti simulati, esso svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti citati, se commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Inoltre, è operato un passo avanti assai importante in sede processuale: finora il modello seguito era il differimento - sino alla conclusione delle indagini - del sequestro del materiale simulatamente acquistato, disposto dall'autorità giudiziaria cui era data immediata comunicazione dell'acquisto.
Ora, ferma restando quella possibilità, se ne dispongono di assai più incisive: in primo luogo il giudice può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto. Ma, soprattutto, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, anche ritardare l'emissione (o disporre che sia ritardata l'esecuzione) di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti in questione.
*l'articolo 4 del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438, introduce poi un'ulteriore causa di non punibilità per gli ufficiali di Polizia giudiziaria (appartenenti ad organismi investigativi specializzati dei corpi di polizia) che nel corso di specifiche operazioni di polizia (decise dal capo del Corpo ovvero, per sua delega, dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza) al più presto e comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di [[terrorismo]] anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego. Per le stesse indagini essi, ma anche semplici agenti di Polizia giudiziaria, possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.