Commissario straordinario: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 28:
 
===La commissione straordinaria per la gestione di enti locali sciolti per mafia===
<ref>{{Cita libro|titolo=}}</ref>Una particolare ipotesi di scioglimento del consiglio (o degli organi di vertice di altri enti locali) è nella [[legge contro le infiltrazioni mafiose negli enti locali]], prevista dagli articoli 143-146 del [[Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali|Testo unico degli enti locali]], quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e amministrativi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
 
In questo caso lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del [[Consiglio dei ministri]], e la gestione dell'ente è assicurata non da un commissario monocratico ma da una [[commissione straordinaria]], composta da tre membri scelti fra funzionari pubblici e magistrati (di solito due provengono dalla [[Carriera prefettizia]] e uno dai dirigenti amministrativi dell'Amministrazione civile dell'Interno). La Commissione straordinaria dura in carica da un anno a diciotto mesi, prorogabili di ulteriori sei mesi fino a due anni in totale, e a seguire fino al primo turno elettorale utile.