Salvataggio interno: differenze tra le versioni

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Il '''salvataggio interno''' o '''dall'interno'''<ref>[[Accademia della Crusca]], [http://www.accademiadellacrusca.it/it/comunicato-stampa/gruppo-incipit-presso-laccademia-crusca-bail-linguaggio-banche ''"Bail in" ed il linguaggio delle banche''], 8 febbraio 2016.</ref><ref>[[Associazione bancaria italiana|ABI]], [https://www.scribd.com/doc/296913632/ABI-brochure-bail-in ''In altre parole... Tu e il bail-in''], 2015.</ref><ref>{{cita web|http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/102463/crisi-bancarie-i-decreti-salvataggio-interno.html|Crisi bancarie, i decreti sul salvataggio interno}}</ref>, in [[lingua inglese|inglese]] '''''bail-in''''', è una modalità di risoluzione di una crisi bancaria tramite l'esclusivo e diretto coinvolgimento dei suoi azionisti, obbligazionisti, correntisti<ref>{{Cita pubblicazione|nome=Chiara|cognome=Casi|titolo=Bail in -la gestione delle crisi bancarie|rivista="Bail in e la nuova gestione delle crisi bancarie""|lingua=en|accesso=2019-10-06|url=https://www.academia.edu/40537955/Bail_in_-la_gestione_delle_crisi_bancarie}}</ref>.
==Normativa europea==
La direttiva 2014/59/UE<ref name="eurlex">{{cita web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=IT|titolo=DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014|accesso=15 aprile 2016}}</ref><ref>{{Cita libro|titolo=Enrico Sirotti Gaudenzi, Il Bail in. Il recepimento della direttiva 2014/59/UE, Primiceri Editore, Padova, 2016}}</ref>, in vigore dal 1º gennaio 2016, riforma le procedure attivabili dalle autorità di risoluzione nelle crisi bancarie.
Tra i principi base di questa nuova disciplina c'è la possibilità, in alternativa al salvataggio interno, di cedere beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo (come una bridge-bank o una [[bad bank]] che raccoglie solo una parte dei beni per amministrarli e massimizzarne il valore di lungo periodo), l'ordine gerarchico di chi è chiamato a sopportare le perdite (''bail-in''), il principio per cui nessun azionista e creditore deve sopportare perdite maggiori di quelle che subirebbe se ci fosse una liquidazione coatta amministrativa: è il principio del ''no creditor worse off''.