Istituto giuridico: differenze tra le versioni

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Con il termine '''istituto giuridico''' si indica il complesso di [[norma (diritto)|norme]] che regolano la medesima [[fattispecie]]. Fanno parte della nozione di istituto sia le norme che determinano la fattispecie sia quelle che ricollegano al verificarsi della fattispecie una certa disciplina. L'istituto giuridico può quindi essere definito come sintesi di fattispecie e disciplina.
 
L'istituto giuridico può anche essere visto come il complesso di norme attraverso le quali l'[[ordinamento giuridico]] disciplina un determinato fenomeno sociale (e il fenomeno stesso, in quanto disciplinato in questo modo), identificabile in un rapporto giuridico o in un insieme di [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]] che intercorrono tra una pluralità di [[soggetto di diritto|soggetti]]. Il concetto di istituto giuridico così espresso si avvicina a quello di ''istituzione'' che, però, si riferisce più propriamente alla realtà sociale alla base di tali rapporti giuridici; un'istituzione può essere costituita, oltre che da norme codificate, quali quelle giudiche, da norme non codificate, quali abitudini, consuetudini e codici morali. Può accadere che un'istituzione sorga spontaneamente nella società e l'ordinamento intervenga in un secondo tempo a disciplinare il fenomeno sociale, creando un istituto giuridico; può anche accadere il contrario: che la disciplina giuridica preceda la formazione di un'istituzione sociale, la quale, dunque, non sarà spontanea ma artificiale. Infine possono esserci istituzioni sociali ignorate dall'ordinamento o, addirittura, in contrasto con esso (si pensi al [[duello]] nelle società europee del passato).
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==Voci correlate==
*[[Norma (diritto)|Norma]]
*[[Fatto giuridico]]
*[[Fattispecie]]