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Al riguardo, l'articolo [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Art. 1235 Novazione soggettiva|1235]] del codice civile prescrive che, in caso di sostituzione del debitore, si applicano le norme previste al [[s:Codice Civile - Libro Quarto/Titolo I#Capo VI: Della delegazione.2C dell.27espromissione e dell.27accollo|Capo IV]], artt. 1268 e ss., a seconda che la sostituzione configuri, alternativamente, le dette forme di delegazione, accollo ed espromissione, anche se non viene specificato espressamente se tale modifica influisce anche sui termini di estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
== Bibliografia parziale ==
* Doria, Giovanni. ''La novazione dell'obbligazione,'' Milano, Giuffrè, 2012.
* Ruggeri, Lucia, ''Interesse a transigere e novazione del rapporto litigioso,'' Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2002.
* Buccisano, Orazio, ''La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi,'' Milano, Giuffre, 1968.
==Voci correlate==
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