Patti Lateranensi: differenze tra le versioni

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===Dibattito sulla possibilità di recesso unilaterale===
{{P|Terminologia di parte|diritto|marzo 2020}}
LaNel dibattito sulla modificabilità dei Patti, la dottrina giuridica maggioritaria considera più facilmente percorribili{{senza fonte}} le due procedure esplicitamente previste dalla Costituzione agli art. 7 e 138, cioè l'accordo bilaterale o la modifica costituzionale unilaterale.
 
È stata talvolta ipotizzata una terza strada, cioè la denuncia unilaterale del concordato, in analogia all'art. 4 della [[Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati|Convenzione di Vienna]], pur successiva alla firma dei Patti. In alternativa a un atto diplomatico, normalmente prerogativa dell'esecutivo, il legislatore potrebbe implicitamente disapplicare i Patti o loro parti, sottraendosi alla legislazione ecclesiastica (articolo 11 del Trattato Lateranense). I sostenitori dell'atto unilaterale citano come esempi l'introduzione del [[Divorzio (ordinamento italiano)|divorzio]] o il controverso caso delle [[Radio Vaticana#Controversie sulle emissioni|antenne di Radio Vaticana]] rimosse in conformità a una sentenza della [[Corte suprema di cassazione]].<ref>{{Cita web|url=http://www.radicalparty.org/en/node/5056485|titolo=Radio Vaticana / Radicali: Bene la sentenza della Cassazione, ma il Concordato va abolito|sito=radicalparty.org|data=4 ottobre 2003|accesso=7 giugno 2015}}</ref>