Tirocinio in Italia: differenze tra le versioni

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# Il ''tirocinio professionale'' è disciplinato, in via generale, dall'art. 6 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 emanato in applicazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 – convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148,<ref>{{Cita web |url=http://www.odg.it/content/dpr-n-1372012 |titolo=DPR n. 137/2012 {{!}} ODG<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=9 aprile 2019 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20131230234500/http://www.odg.it/content/dpr-n-1372012 |dataarchivio=30 dicembre 2013 |urlmorto=sì }}</ref> in modo specifico dalle leggi istitutive degli [[ordini professionali]] e dai singoli regolamenti emanati da questi, salvo specifiche disposizioni di [[legge]], se presenti.
 
Secondo la [[legge 24 giugno 1997, n. 196]], il [[tirocinio]] posto in essere nel rispetto delle norme non è in alcun modo considerabile come un [[rapporto di lavoro]] di tipo [[lavoro subordinato|subordinato]].<ref>art. 18 legge 196/1997</ref> Allo stagista, quindi, non si applica nessun [[contratto nazionale]], sia per la parte normativa che retributiva (salario minimo mensile). Questi non ha diritto a [[retribuzione]], [[contributo|contributi]] [[previdenza|previdenziali]], [[ferie]] retribuite, [[Maternità (diritto del lavoro)|maternità]], [[Congedo parentale|congedi]], [[indennità]] di malattia, scatti di anzianità, non è previsto nessun preavviso (o indennità di mancato preavviso) in caso di [[licenziamento]] o [[dimissioni]]. Ognuna delle parti può inoltre interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno. Non si applica quindi la tutela obbligatoria. Il periodo di stage non figura nemmeno ai fini dei contributi previdenziali figurativi (anni per la [[pensione]], senza reale versamento di denaro all'[[INPS]]), non è calcolato ai fini dell'anzianità lavorativa (uno scatto di anzianità ogni due anni) in caso di successiva assunzione con un differente tipo di contratto, né nei 36 mesi massimi di lavoro a tempo determinato che un'azienda può offrire a un dipendente (con tutte le tipologie di contratti a termine). Tuttavia, nel caso in cui un tirocinio formativo mascheri in realtà un rapporto di lavoro subordinato, anche se la legge non prevede espressamente la conversione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il [[Ministero del Lavorolavoro e delle Politichepolitiche Socialisociali|Ministero del Lavoro]] ha chiarito, con la [[circolare]] n. 24 del 12 settembre 2011, che:
 
{{Citazione|Il personale ispettivo dovrà procedere con la riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, con la relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.}}