Apolidia: differenze tra le versioni

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L''''apolidia''' (composto di [[alfa privativo]] (non) e ''polis'', "città" in [[lingua greca|greco]]) è la condizione dei soggetti privi di qualunque [[cittadinanza]]: tali soggetti sono detti "apolidi".
 
L'ordinamento italiano prevede all'articolo 22 della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]] che il cittadino italiano di nascita non possa essere privato della [[cittadinanza italiana]] per nessuna ragione politica, ma solo per gravi motivi previsti dal codice penale, ad esempio accettare una cittadinanza, un incarico politico o un ruolo militare in un Paese in formale [[Guerra|stato di guerra]] con la [[Italia|Repubblica Italiana]], e solo se il soggetto rifiuta di rinunciarvi quando gli venisse intimato dal governo; il cittadino italiano non per nascita la può perdere per cause burocratiche.
 
In alcuni Paesi la cittadinanza può invece essere tolta o negata a coloro che non vengono desiderati dal proprio Governo (ad es. i profughi, cioè soggetti che vengono cacciati dal loro Paese per motivi politici e non, i terroristi condannati, i naturalizzati che compiano dei reati gravi, ecc.).
 
L'[[ordinamento italiano]] pone sullo stesso piano gli apolidi e gli [[Extracomunitario|stranieri non comunitari]], applicando a entrambi la norma per l'acquisizione della cittadinanza.
 
== Definizione ==