Imposta unica comunale: differenze tra le versioni

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{{F|diritto tributario|giugno 2014}}
{{S|diritto tributario}}
 
L''''imposta unica comunale''', o IUC, era un'[[imposta]] del [[sistema tributario italiano]], introdotta con la [[legge di stabilità]] per il 2014 ovverosia la legge 27 dicembre 2013, n. 147.<ref name= "LdS2014-639">{{Cita|Legge di stabilità 2014|comma 639.}}</ref> Si tratta di un tributo di tre componenti: l'IMU ([[Imposta municipale propria]]), la TASI ([[tributo per i servizi indivisibili]]) e la TARI ([[tassa sui rifiuti]]).<ref name= "LdS2014-639" />
 
==Normativa di riferimento==
La IUC, come già specificato, è disciplinata dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", che ne costituisce la norma fondamentale. Più precisamente:
*I commi 639 e 640 dettano una disciplina generale per la IUC;
*I commi da 641 a 668 normano la TARI;
*I commi da 669 a 685 normano la TASI;
*I commi da 686 a 692 specificano gli adempimenti relativi all'imposta;
*I commi da 693 a 714 e da 717 a 731 disciplinano l'accertamento, le sanzioni e norme varie;
*I commi 715 e 716 specificano la deducibilità dell'IMU.
 
{{F|diritto tributario|giugno 2014}}L''''Imposta unica comunale''' (IUC) era un'imposta del [[sistema tributario italiano]] introdotta dalla [[Legge finanziaria|legge di stabilità]] per il 2014 ([https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg L. 27 dicembre 2013, n. 147], in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")<ref>{{Cita libro|autore=Gaspare Falsitta|titolo=Corso istituzionale di diritto tributario|edizione=VII|anno=2019|editore=Cedam|p=586}}</ref>. L'intento alla base di tale imposta era rendere organica la disciplina relativa alla tassazione locale sugli immobili. Nonostante la denominazione, che rimanda ad unicità, la IUC non andava comunque a sostituire tutti i tributi municipali e riuniva in sé tre componenti: l'IMU ([[Imposta municipale propria]]), la TASI ([[Tributo per i servizi indivisibili]]) e la TARI ([[Tassa sui rifiuti]])<ref name=":0">{{Cita pubblicazione|autore=Gianluca Selicato|anno=2015|titolo=L’imposta unica comunale tra novità e conferme di precedenti modelli impositivi|rivista=Diritto e Pratica Tributaria|numero=2}}</ref>. Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n.160, in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022") viene soppressa la TASI e subentra la nuova IMU
Come si può facilmente notare, l'IMU (prima componente della IUC) non risulta disciplinata dalla suddetta legge. Difatti essa è anteriore all'introduzione di tale imposta-contenitore in quanto normata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge n. 214/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Esso, al Capo II rubricato "Disposizioni in materia di maggiori entrate" e dunque all'art. 13 "Introduzione sperimentale dell'imposta municipale propria" contiene la disciplina di riferimento.
 
== Disciplina fondamentale ==
L'ultimo atto importante da citare è la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016)". Essa difatti all'art. 1 commi da 10 a 28 e da 53 e 54 introduce alcune modificazioni ai due testi normativi precedentemente citati.
L'Imposta unica comunale presenta una struttura tripartita: come detto in precedenza, è infatti composta da [[Imposta municipale propria|IMU]], [[Tributo per i servizi indivisibili|TASI]] e [[Tassa sui rifiuti|TARI]]. Alla base di tale imposta vi sono due presupposti: uno è legato al mero possesso del bene, l'altro è invece legato ad erogazione e fruizione di servizi comunali<ref name=":0" />.
 
==Storia= IMU ===
{{vedi anche|Imposta municipale propria}}Presupposto dell'Imposta municipale propria (IMU) è il possesso di immobili, ma nel novero non vanno prese in considerazioni le abitazioni principali. La natura di tale tributo è patrimoniale ed il soggetto passivo è il possessore dell'immobile<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Stefano Baruzzi|anno=2014|titolo=L’imposizione immobiliare per il 2014 nel rapporto tra TASI e IMU|rivista=Il Fisco|numero=1|pp=1-53}}</ref>. L'introduzione dell'IMU è anteriore rispetto all'Imposta Unica Comunale: essa era infatti applicata già dal 2012. L'introduzione dell'IUC nel 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, come esplicitamente stabilito dal comma 703 dell'articolo unico della [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg L. 147/2013]. C'è dunque una continuità di fondo per quanto riguarda i principi relativi alla tassazione locale patrimoniale sulla ricchezza immobiliare.
Questa sovrapposizione normativa è dovuta al fatto che la IUC è stata creata in più scaglioni. Dapprima il governo Monti nel 2011 istituì l'IMU con l'apposita legge, successivamente nel 2013 il governo Letta decise di creare la IUC, ovvero un tributo diviso in tre:
*IMU, conglobando la normativa già emanata da Monti;
*TASI, dettando apposita normativa;
*TARI, creando opportune norme in sostituzione delle previgenti TARSU e TARES.
Più tardi gli articoli subirono opportune "limature" dalla legge di stabilità per il 2016 di Renzi che ne modificò parti della disciplina, lasciandone tuttavia immutata la struttura fondamentale.
 
La base imponibile è il valore dell'immobile. Soggetti passivi sono il proprietario o il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. L'imposta municipale propria, essendo un tributo locale, deve essere versata al comune sul cui territorio siano collocati gli immobili<ref>{{Cita libro|autore=Gaspare Falsitta|titolo=Corso istituzionale di diritto tributario|edizione=VII|anno=2019|editore=Cedam|pp=586-590}}</ref>.
==Disciplina fondamentale==
{{vedi anche|Imposta municipale propria}}
 
=== TASI ===
Presupposto dell'IMU è "il [[possesso]] di immobili" siti nel territorio dello Stato (art. 13 c. 2 dl 201/2011). Se ne deduce quindi che tale imposta grava su tutti i proprietari o titolari di altro diritto reale su beni immobili, e mai sui soli detentori quali locatari o comodatari. In più, essa non si applica relativamente all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7. Tuttavia se l'abitazione principale è ricompresa nelle categorie A/1, A/8 e A/9 l'IMU è dovuta in quanto trattasi di abitazioni lussuose; ciò è mitigato dal fatto che sono assoggettate ad un'aliquota ridotta e beneficiano di una detrazione di 200 euro (continuazione del comma 2 dell'art. 13 dl 201/2011).
{{vedi anche|Tributo per i servizi indivisibili}}Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è destinato a finanziare i servizi comunali rivolti all'intera collettività<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Federico Gavioli|anno=2014|titolo=Tasi e Tari: nuove tassazioni sui servizi indivisibili e sui rifiuti|rivista=Pratica fiscale e professionale|numero=4|p=88}}</ref>. Affidare ai singoli comuni la gestione dei servizi erogati non rappresenta una novità assoluta: già la [[TARES]] predisponeva un tributo che in parte aveva come fine la copertura dei costi per i servizi comunali. Con l'entrata in vigore della [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg L. 147/2013] viene però introdotta una fattispecie tributaria autonoma<ref>{{Cita libro|autore=Giuseppe Tinelli|titolo=Istituzioni di diritto tributario|edizione=Seconda edizione|editore=Cedam}}</ref>. Si tratta di un tributo a carico sia del possessore sia di chi utilizza l'immobile. Il presupposto della Tasi è infatti l'avere a disposizione immobili, elemento che indica la partecipazione alla comunità locale. Come detto il soggetto passivo è chi possieda o detenga (a qualsiasi titolo) le unità immobiliari tassabili<ref>{{Cita libro|autore=Gaspare Falsitta|titolo=Corso istituzionale di diritto tributario|edizione=VII|anno=2019|editore=Cedam|pp=591-593}}</ref>.
 
=== TARI ===
{{vedi anche|Tributo per i servizi indivisibili}}
{{vedi anche|Tassa sui rifiuti}}La Tassa sui rifiuti (TARI) ha il fine di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In questo caso nel novero dei locali e degli immobili è computata anche l'abitazione principale. Prima dell'istituzione della TARI, avvenuta con la già citata [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg L. 147/2013], per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani si sono susseguiti diverse tasse<ref>{{Cita libro|autore=Gaspare Falsitta|titolo=Corso istituzionale di diritto tributario|edizione=VII|anno=2019|editore=Cedam|pp=593-594}}</ref>:
 
# [[TARSU]]
Presupposto della TASI è "il [[possesso]] o la [[detenzione]] di fabbricati o aree edificabili", esclusi quindi i terreni agricoli. Anche per questo tributo vale l'esenzione per la prima abitazione con rimando alla disciplina IMU (art. 1 c. 669 legge 147/2013 come novellato dalla legge di stabilità per il 2016). Essa dunque colpisce tutti i possessori ma anche i detentori (ad eccezione in ogni caso delle prime abitazioni) e pertanto risulta essere dovuta anche in caso di locazione e comodato. Tuttavia non vi è moltiplicazione: per ogni singolo immobile infatti essa viene spartita fra tutti i possessori e detentori, di modo che i possessori paghino complessivamente una quota compresa fra il 70% ed il 90% stabilita con regolamento comunale mentre il resto venga suddiviso fra tutti i detentori (commi 671 e 681). In caso di assenza di detentori tutta l'imposta grava sui possessori.
# [[Tariffa di igiene ambientale|TIA 1]]
# [[Tariffa di igiene ambientale|TIA 2]]
# [[TARES]]
 
== Storia ==
{{vedi anche|Tassa sui rifiuti}}
Come si è già avuto modo di dire in precedenza, l'Imposta unica comunale è stata creata in più scaglioni. L'istituzione dell''''Imposta municipale propria''' risale infatti al [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/03/23/011G0066/sg D.L 28 marzo 2011, n.23] in materia di "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale". Veniva infatti introdotta l'IMU in sostituzione dell'[[Imposta comunale sugli immobili]] (ICI), decretando che l'IMU avrebbe trovato compiuta attuazione a partire dall'anno d'imposta 2014. Il [https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201] in materia di "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito con modificazioni dalla [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/011G0256/sg L. 22 dicembre 2011], la cosiddetta "Manovra Monti") ha però anticipato il termine per l'applicazione del prelievo all'1 gennaio 2012. Veniva al tempo stesso stabilito che l'IMU sarebbe stata applicata in via sperimentale fino al 2014, anno al termine del quale sarebbe tornata all'originaria regolamentazione.
 
Il governo Letta, con la già citata [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg L. 147/2013], ha introdotto l'Imposta unica comunale all'interno della quale viene inserita anche l'Imposta municipale propria. Viene fatta espressamente salva la disciplina del tributo contenuta dal [https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195 D.L. 201/2011], dal quale si discosta solamente per alcuni profili marginali<ref>{{Cita libro|autore=Giuseppe Tinelli|titolo=Istituzioni di diritto tributario|edizione=Seconda edizione|editore=Cedam|pp=504-505}}</ref>.
Invece la TARI ha per presupposto "il [[possesso]] o la [[detenzione]] di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani". Qui non vale l'esenzione per la prima abitazione, dunque essa colpisce indistintamente tutti coloro che posseggono o detengono gli immobili sopracitati. Per la detenzione le regole sono identiche a quelle esposte riguardo alla TASI: i detentori sono tenuti a versare fra il 10% ed il 30% dell'imposta solidalmente, ripartendola fra di essi, mentre ciò che rimane grava sui possessori. In caso di assenza di detentori tutta l'imposta grava sui possessori.
 
La [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg L. 28 dicembre 2015, n. 208] in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha apportato alcuni cambiamenti all'Imposta unica comunale ma senza stravolgerne la struttura<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Paola Mazza|autore2=Paolo Parisi|anno=2016|titolo=IMU e TASI: cosa cambia per il 2016|rivista=Pratica fiscale e professionale|numero=4|p=51}}</ref>.
==Natura del tributo==
 
Non è chiaro se la IUC sia una [[tassa]], un'[[imposta]] o altro. Difatti nonostante sia stata identificata come "Imposta Unica Comunale" essa è un [[tributo]]-contenitore, composto da IMU (imposta), TASI (tributo generico non ben specificato) e TARI (tassa). Rimane pertanto l'incertezza su come essa debba venire classificata dagli esperti di scienza delle finanze. Ad ogni modo questa classificazione non ha particolari effetti sul piano pratico ma solo su quello teorico.
Con la [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg L. 27 dicembre 2019, n. 160] in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", termina la sovrapposizione di IMU e TASI. Al posto dei due tributi subentra la nuova IMU. La legge di bilancio 2020 porta dunque alla riforma dell'imposizione immobiliare locale: viene soppressa la TASI e la nuova IMU torna a ripercorrere i tratti distintivi dell'originario tributo, seguendo le disposizioni precedenti l'istituzione dell'IUC.
 
== Normativa di riferimento ==
La IUC, come già specificato, è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 ([https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg L. 27 dicembre 2013, n. 147], in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). Tale legge si compone di un unico articolo, diversi commi del quale sono dedicati alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale e delle sue componenti. Nello specifico:
 
* I commi 639 e 640 dettano una disciplina generale per la IUC;
* I commi da 641 a 668 normano la TARI;
* I commi da 669 a 685 normano la TASI;
* I commi da 686 a 692 specificano gli adempimenti relativi all'imposta;
* I commi da 693 a 714 e da 717 a 731 disciplinano l'accertamento, le sanzioni e norme varie;
* I commi 715 e 716 specificano la deducibilità dell'IMU.
 
L'IMU, essendo di introduzione anteriore rispetto all'Imposta Unica Comunale, non risulta disciplinata dalla legge di stabilità per il 2014. La prima disciplina era contenuta nel [https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-12-06&task=dettaglio&numgu=284&redaz=011G0247&tmstp=1323252589195 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201], in materia di "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/27/011G0256/sg L. 22 dicembre 2011, n. 214] in materia di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". La disciplina dell'IMU è contenuta nel decreto all'art. 13 "Introduzione sperimentale dell'imposta municipale propria".
 
L'ultimo atto importante da citare è la [https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg legge 28 dicembre 2015, n. 208] in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016)". Essa difatti all'art. 1 commi da 10 a 28 e da 53 e 54 introduce alcune modificazioni ai due testi normativi precedentemente citati.<ref name=":0" />
 
L'Imposta unica comunale è un tributo locale ed al comune è riconosciuta potestà regolamentare<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Samantha Zebri|anno=2014|titolo=Il regolamento Iuc, Tasi, Tari|rivista=Finanza e tributi|numero=4}}</ref>.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
 
* Matteo Barbero, ''Riscossione della Iuc tripartita,'' in ''Italia Oggi'', 2014, 31 gennaio, p. 35
* Stefano Baruzzi, ''La disciplina dell’Imu'', In ''Il fisco'', 2012, n. 6, p. 1-817
* Stefano Baruzzi, ''Le modifiche Imu per il 2014'', in ''Il fisco'', 2014, n. 5, p. 1-429
* Stefano Baruzzi, L’imposizione immobiliare per il 2014 nel rapporto tra TASI e IMU, in ''Il fisco'', 2014, n. 1, p. 1-53
* Stefano Baruzzi, ''Prime interpretazioni sulla TASI fornite dall’Anci Emilia Romagna e dall’Amministrazione finanziaria'', in ''Il fisco'', 2014, n. 10, p. 1-961
* Claudio Bentivegna, Antonio Cantalupo, ''La nuova Iuc, dalla Tares all’Imposta Unica Comunale: cosa cambia dal 2014,'' Maggioli Editore, 2014
* Emiliano Covino, Raffaello Lupi, ''Dall’Imu prima casa alla Tasi: costi e benefici (indiretti) di un “marketing politico”,'' in ''Dialoghi tributari'', 2014, n. 1, p. 53
* Gaspare Falsitta, ''Corso istituzionale di diritto tributario,'' Cedam, 2019, p. 586-594
* Alessandro Galante, ''Iuc: le norme comuni a Tasi e Tari,'' in ''Azienditalia - Fin e Trib'', 2014, n.2
* Federico Gavioli, ''Tasi e Tari: nuove tassazioni sui servizi indivisibili e sui rifiuti'', in Pratica fiscale e professionale, 2014, n.4, p. 88
* Luigi Lovecchio, ''La nuova Imu pone fine alla sovrapposizione IMU-TASI'', in ''Il fisco'', 2020, n. 5, p. 1-433
* Luigi Lovecchio, ''Il progressivo avvicinamento della Tasi all’Imu'', in ''Corriere Tributario'', 2014, n. 13, p. 1001
* Luigi Lovecchio, ''L’improbabile unificazione nella Iuc di Imu, Tari e Tasi'', in ''Corriere Tributario'', 2014, n. 4, p. 291
* Luigi Lovecchio, ''Riforma dei tributi locali: verso la fine della irragionevole sovrapposizione di IMU e TASI'', in ''Il fisco'', 2019, n. 46, p. 1-4431
* Paola Mazza, Paolo Parisi, ''Abitazione principale: esonero IMU 2014'', in ''Pratica fiscale e professionale'', 2014, n.1, p. 37
* Paola Mazza, Paolo Parisi, ''IMU e TASI: cosa cambia per il 2016,'' in ''Pratica fiscale e professionale'', 2016, n.4, p. 51
* Gianluca Selicato, ''L’imposta unica comunale tra novità e conferme di precedenti modelli impositivi'', in ''Diritto e Pratica Tributaria'', 2015, n. 2, p. 10242
 
== Voci correlate ==
 
{{S|diritto* [[Diritto tributario}}]]
* [[Imposta municipale propria|Imposta municipale propria (IMU)]]
{{vedi* anche[[Tributo per i servizi indivisibili|Tributo per i servizi indivisibili}} (TASI)]]
* [[Tassa sui rifiuti|Tassa sui rifiuti (TARI)]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
* {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2013|mese=12|giorno=27|numero=147|titolo=Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)|articolo=1|cid=Legge di stabilità 2014}}
 
 
{{Sistema tributario italiano}}