Persona fisica: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Ripristino manuale
Botcrux (discussione | contributi)
m Bot: rimuovo sezione "Collegamenti esterni" vuota (ref)
Riga 3:
 
==Caratteri generali==
Negli ordinamenti statali attuali la soggettività giuridica è riconosciuta a tutti gli esseri umani; in ordinamenti del passato, invece, esistevano esseri umani ai quali non era attribuita alcuna soggettività giuridica: gli schiavi.
 
La soggettività giuridica delle persone fisiche non è sempre presente negli ordinamenti diversi da quelli statali: ad esempio, nell'ordinamento internazionale sono [[Soggetto di diritto|soggetti di diritto]] gli [[Stato|stati]] e le [[Organizzazione internazionale|organizzazioni internazionali]], ma non le persone fisiche (anche se, secondo alcuni autori, lo sarebbero divenute nei tempi più recenti, in considerazione del fatto che molte norme del diritto internazionale umanitario sembrano avere come destinatari non soltanto gli stati ma anche le persone fisiche). Con il raggiungimento della [[maggiore età]] la persona fisica acquisisce la [[capacità di agire]], cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici. Al momento della morte dell'individuo si estingue anche la sua soggettività giuridica.
Riga 14:
* [[Persona giuridica]]
* [[Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur]]
 
== Collegamenti esterni ==
* {{Collegamenti esterni}}
 
{{Controllo di autorità}}