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Con sentenza n. 22965/2013, la [[Corte suprema di cassazione|Cassazione]] ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo e la contestuale richiesta di risarcimento del danno patito, in conseguenza di scelte operative che si presume abbiano portato a non realizzare i risultati attesi. Si introduce una nozione di responsabilità verso il datore di lavoro, almeno per il livello di inquadramento dirigenziale, che non è strettamente legata alla violazione di leggi e contratti collettivi, o di procedure e regolamenti aziendali, ma al risultato atteso della prestazione lavorativa.
 
In modo analogo, nel [[Pubblica amministrazione|settore pubblico]], la responsabilità dirigenziale è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei dipendenti pubblici. Mentre la responsabilità amministrativa presuppone un comportamento colposo o doloso che si discosti dalle regole giuridiche di comportamento del dipendente, la responsabilità dirigenziale non sorge dalla violazione di regole di comportamento ma si ricollega ai risultati prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto (<ref>Corte dei Conti, sez. giurisdiz. per la Reg. Piemonte, n. 1192/EL/2000 del 13 aprile 2000</ref>. Come ha notato il professore [[Guido Melis]], attento conoscitore delle istituzioni, «senza interventi diretti l’automatismo non funziona per le pubbliche amministrazioni – “non sono macchine fordiste!”: occorre creare i meccanismi di stimolazione (...) nei confronti di una situazione che tende naturalmente alla immobilità»<ref>[https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/17/stragi-nonostante-le-direttive-sulla-trasparenza-di-prodi-renzi-e-draghi-pochissimi-documenti-top-secret-declassificati/6561959/ S. Limiti, ''Stragi, nonostante le direttive sulla trasparenza di Prodi, Renzi e Draghi pochissimi documenti top secret declassificati'', Il Fatto quotidiano, 17 aprile 2022], che dà anche conto della proposta del senatore [[Gianni Marilotti]], presidente della commissione per la biblioteca e l’archivio storico, che nel suo [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1209691/index.html?part=ddlpres_ddlpres1 disegno di legge per la “limitazione del segreto nella Pa”] ha previsto una norma per sanzionare “la colpevole violazione del dovere di vigilanza” da parte del dirigente dell’[[archivio]] «che, immaginiamo, non ha alcuno scopo punitivo ma, appunto, di stimolo».</ref>.
 
== Voci correlate ==