Onere: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 5:
L'esempio classico è rappresentato <nowiki>dall'</nowiki>''[[onere della prova]]'', presente nella generalità degli ordinamenti ed enunciato per quello italiano dall'art. 2697 del [[Codice civile]]: chi agisce in [[giudizio]] per far valere un [[diritto]] deve fornire la dimostrazione dei [[fatto giuridico|fatti]] su cui tale diritto si fonda, così come chi gli oppone un'[[eccezione]] deve dimostrare i fatti sui cui essa si fonda. Se la parte non assolve all'onere della prova, il [[giudice]] deciderà la [[causa]] in modo sfavorevole alla stessa.
 
Nel linguaggio giuridico con ''onere'' (o ''peso'' o ''modus'') s'intende anche una disposizione accessoria del [[negozio giuridico]] a titolo gratuito che impone un'[[obbligazione]] al destinatario della liberalità (ad esempio: l'obbligazione di destinare una parte dell'immobile donato a ricovero per i poveri). Nell'ordinamento italiano l'onere, inteso in questo senso, è previsto da Codice civile per la donazione (art. 793), l'istituzione di erede o legatario (art. 647) e per l'alienazione gratuita di un'immobile o la cessione gratuita di un capitale (art. 1861); si ritene, però, che possa essere apposto alla generalità dei negozi giuridici a titolo gratuito.
 
{{Portale|diritto}}