Lex superior derogat inferiori: differenze tra le versioni

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*attribuendo ad uno specifico [[organo (diritto)|organo]], di solito giudiziario, il potere di rimuovere la norma invalida dall'ordinamento giuridico; si parla, in questo caso, di ''[[annullamento di una norma|annullamento]]'' della norma, con efficacia ''erga omnes''.
 
L'ordinamento italiano adotta entrambe le soluzioni: un esempio della prima è la disapplicazione delle disposizioni di [[legge]] e di [[regolamento]] contrastanti con [[Direttiva dell'Unione Europea|direttive europee]]; esempi della seconda sono l'annullamento, da parte della [[Corte costituzionale della Repubblica italiana|corte costituzionale]], delle disposizioni di legge (e degli atti aventi forza di legge) in contrasto con la costituzione e l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, delle disposizioni regolamentari contrastanti con la legge (o atti aventi forza di legge) oppure con la costituzione.
 
Al criterio gerarchico si può ricondurre anche il ''criterio della competenza'', pure invocato per risolvere le antinomie normative. In base a questo criterio, in caso di antinomia tra due norme prevale quella posta dalla fonte del diritto alla quale è attribuita la ''riserva'' nel disciplinare la materia entro la quale ricade la fattispecie. Poiché la riserva deve essere necessariamente attribuita da una fonte gerarchicamente sovraordinata a quelle che, in conseguenza della riserva, vedono sottratta la materia dalla loro sfera di [[competenza (diritto)|competenza]], le norme di queste ultime che disciplinano tale materia si pongono in contrasto con la norma di rango superiore che ha previsto la riserva e, di conseguenza, sono invalide (in altri termini, il contrasto tra norma della fonte che gode della riserva e norma di altra fonte si risolve in contrasto tra quest'ultima e la norma superiore che ha stabilito la riserva). Si noti che l'invalidità di una norma posta da una fonte non competente, per aver disciplinato una materia riservata ad altra fonte, sussiste anche quando la norma stessa non è in antinomia con una norma posta dalla fonte competente, essendo la violazione della riserva sufficiente a determinare l'invalidità.