Res mancipi: differenze tra le versioni

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Nel diritto romano risalente e ancora nel diritto romano classico, a tale categoria di ''res'' (trasferibili come abbiamo detto con l'atto rituale della mancipatio) si contrapponeva la categoria delle [[res nec mancipi]], che potevano essere trasferite con la semplice consegna delle cose.
 
Gaio, ancora al suo tempo definisce la differenza tra ''res mancipi'' e ''res nec mancipi'' come ''magna'': G.2.18 «Magna autem differentia est inter mancipi res et nec mancipi. G.2.19 Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem» (Trad. ''Grande è la differenza tra le res mancipi e le res nec mancipi. Infatti, le res nec mancipi diventano di un altro con la semplice ''[[traditio]]'', sempre che siano corporali e dunque ammettano la consegna'')
 
Ma con l'aumentare dei traffici commerciali nella [[Roma antica]] la differenza passò in secondo piano. Nel '''diritto classico''' la categoria delle ''res mancipi'' venne avvertita infatti come un intralcio alla circolazione dei beni. Ecco perché già al tempo di [[Gaio]] l'interpretazione giurisprudenziale fece in modo di non far rientrare in tale categoria tutta una serie di ''res'' (quali i [[cammelli]] e gli [[Elephantidae|elefanti]] o gli immobili presenti nelle province) che a rigore avrebbero dovuto appartenere alle ''res mancipi'' quali animali ''quae collo dorsove domantur''. (Cfr. G.2.15: Nec mancipi sunt elephanti cameli. Trad. Non sono mancipi gli elefanti e i cammelli).
 
In '''epoca postclassica''' la distinzione venne quasi del tutto abbandonata e il rito della ''mancipatio'' cadde in desuetudine. Ma fu solo con [[Giustiniano]] che la ''magna differentia'' venne abolita formalmente con una [[Costituzione imperiale]]. Di essa infatti non v'è alcuna traccia nel [[Corpus iuris civilis]]