Validità (diritto): differenze tra le versioni

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Per i ''giuspositivisti'' e, in particolare, per il filone ''normativistico'' di questa scuola, introdotto da [[Hans Kelsen]], la norma fondamentale prescinde dal principio di giustizia: è una norma dell'ordinamento, ancorché priva di contenuto sostanziale, che va postulata e dalla quale traggono la loro autorità i soggetti che producono le altre norme. Quando un nuovo e diverso ordinamento sostituisce quello preesistente, ad esempio a seguito di una rivoluzione, si ha un mutamento della norma fondamentale e la sua sostituzione con quella da cui trae validità il nuovo ordinamento.
 
Per [[Herbert Lionel Adolphus Hart|H. L. Hart]] la norma fondamentale è, invece, una ''norma di riconoscimento'' che stabilisce quali sono i criteri di validità dell'ordinamento e, proprio per questo, è inutile chiedersi se essa stessa sia valida.
 
Infine, per i ''giusrealisti'' il concetto di validità della norma, nella sua dimensione formale e interna al diritto, perde importanza per lasciare il posto a quello di ''effettività'' della norma, intesa quale generale osservanza della stessa da parte dei suoi destinatari. [[Alf Ross]], uno degli esponenti di questa corrente, fa notare che se la norma fondamentale viene postulata per attribuire validità ai soli ordinamenti effettivamente vigenti, si può raggiungere lo stesso scopo affermando che si considera diritto solo quello effettivo, costituito cioè da norme dotate di ''forza obbligante'' in quanto effettivamente operanti in una realtà sociale.