Indirizzo politico-amministrativo: differenze tra le versioni

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Nelle [[amministrazione pubblica|amministrazioni pubbliche]] italiane, secondo l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, "gli organi di governo esercitano le funzioni di '''indirizzo politico-amministrativo''', definendo gli [[obiettivo|obiettivi]] ed i [[programma|programmi]] da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti".
 
A tale funzione, attribuita agli ''organi di governo'', si contrappone quella attribuita ai ''[[dirigente|dirigenti]]'', ai quali, secondo il comma 3 del medesimo articolo, "spetta l'adozione degli [[atto giuridico|atti]] e [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]], compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle [[risorse umane]], strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
 
Il comma 2 dell'articolo in esame contiene poi un elenco, seppur solamente esemplificativo (e, quindi, non tassativo), delle attribuzioni rientranti nell'indirizzo politico-amministrativo:
*"a) le decisioni in materia di [[atto normativo|atti normativi]] e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-fianziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello [[direttore generale|dirigenziale generale]];
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al [[Consiglio di Stato (ordinamento italiano)|Consiglio di Stato]];
g) gli altri atti indicati dal presente decreto".
 
 
A tale funzione, attribuita agli ''organi di governo'', si contrappone quella attribuita ai ''[[dirigente|dirigenti]]'', ai quali, secondo il medesimo articolo, "spetta l'adozione degli [[atto giuridico|atti]] e [[provvedimento amministrativo|provvedimenti amministrativi]], compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle [[risorse umane]], strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".
 
==Voci correlate==