Editto di Restituzione: differenze tra le versioni

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'''Editto di Restituzione. Vienna, 6 marzo 1629 Radix Omnium Malorum'''
 
''Noi Ferdinando II, imperatore romano per grazia divina, colui che accresce il regno in tutti i tempi ecc..
riteniamo per primo, che siamo stati coinvolti in una inutile disputa, contraria alla pace di religione ed ai precedenti statuti imperiali tuttora validi, e che in tal maniera si è venuta a creare nel Sacro Romano Impero l'attuale questione: se anche i conventi, i monasteri e le prelature, in quanto siti in territorio e sotto la sovranità di principi o di stati, siano da ritenersi inclusi nella pace di religione [di Augusta] che compete alle autorità dei principi o ad altre autorità territoriali, e se questi abbiano avuto o abbiano tuttora il potere di esercitare autorità, di poter riformare o in altro modo usare il loro potere a scopo di bene o comunque secondo la propria volontà.
Che poi questo non debba avvenire, ovvero che non spetti alle autorità attentare ai diritti della Chiesa, anche se esse non sottostanno al Sacro Romano Impero, di questo la pace di religione parla chiaramente al paragrafo "contro" (par. 4), di cui si ricorda che gli appartenenti alla confessione augustana non debbono intervenire sugli altri stati del Sacro Impero (della vecchia religione), ecclesiastici o laici, con le loro leggi e le loro classi religiose, prescindendo da se e dove questi possano essersi trasferiti; devono consentire la pratica delle tradizioni religiose e l'esercizio della fede, nonché rispettare l'ordinamento ed i cerimoniali, i possedimenti mobili ed immobili, le terre e le genti, le autorità, le signorie e le leggi, i proventi, le tasse e la decima; devono lasciare che questi possano esercitare e godere (i loro diritti) in piena tranquillità e non devono intervenire nei confronti di questi né con i fatti né in altra maniera sfavorevole, bensì devono permettere che si possano muovere in tutti i modi secondo le disposizioni legislative, le norme, e gli ordinamenti sulla sicurezza pubblica del Sacro Impero; devono permettere che possano esercitare l'uno nei confronti dell'altro le leggi, tutto ciò nel rispetto del principe, delle parole vere ed evitando le pene ai sensi della quiete pubblica stabilita.
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Chiediamo allora ai presenti che ci ascoltano attentamente, di voler rispettare le leggi della pace di religione e della tranquillità pubblica, e di non violare questo nostro ordinamento, bensì fare in modo di attuarlo nelle rispettive terre, dove-i nostri commissari saranno a loro disposizione. Coloro che attualmente posseggono i suddetti arcivescovati, vescovati, prelature, monsteri, ospedali, praebenda, fondazioni ed altri beni ecclesiastici, seguano lo spirito di questo nostro editto imperiale, preparandosi a rinunciare e restituire questi vescovati, prelature ed altri beni ecclesiastici, e mettendo il tutto senza riserva a disposizione dei nostri commissari imperiali senza opporre resistenze; altrimenti essi andranno anche soltanto per eventuali ritardi nella restituzione, incontro alle pene previste dalla pace di religione e dalle leggi di tranquillità pubblica, di cui si chiede il rispetto, e perderanno a causa della loro notoria disubbidienza tutti i loro privilegi e diritti ipso facto, senza condanna né sentenza; in seguito ne verrà inevitabilmente ordinata l'esecuzione.
Ordiniamo inoltre, che questo nostro editto imperiale, la risoluzione e la dichiarazione vengano pubblicati e resi noti in ogni modo dai principi nelle rispettive circoscrizioni, e che si dimostri rispetto copiis che verranno mandate di tanto in tanto nelle circoscrizioni, così come si rispetterà lo stesso testo originale. Tutto ciò riteniamo essere della massima importanza.
Edito nella nostra città di Vienna, nel sesto giorno del mese di marzo, nell'anno milleseicentoventinove, nel decimo anno del nostro impero nell'undicesimo del regno ungherese e nel dodicesimo di quello boemo.''
 
==Bibliografia==