Intimazione ad adempiere: differenze tra le versioni

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L''''intimazione ad adempiere''' è il sollecito che il creditore rivolge al debitore affinché questo adempia la propria prestazione.
La disciplina è prevista all'articolo 1219 del [[codice civile italiano]], ed è inquadrata nella sezione relativa all'inadempimento delle obbligazioni.
In sostanza, nei casi in cui la costituzione in mora non è automatica (ipotesi previste all'art. 1219 nn 1, 2, 3 Cod. civ.) la legge richiede che la parte che ha diritto a ricevere la prestazione confermi la sua volontà di conseguirla, al fine di far decorrere gli effetti della mora del debitore.
Ai fini della validità dell'intimazione ad adempiere è richiesta unicamente la forma scritta e la non equivoca volontà di intendere il conseguimento della prestazione.