Facoltà (diritto): differenze tra le versioni

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{{nota disambigua|l'omonimala strutturafacoltà come ripartizione organizzativa universitaria|[[Facoltà universitaria]]|}}
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La '''facoltà''' è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]]. La facoltà corrispondedi quinditenere allaun mancanzacomportamento è, quindi, l'opposto del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere ilquel comportamento. Il comportamento che il soggettosi ha la facoltà di tenere è detto ''lecito''.
{{nota disambigua|l'omonima struttura universitaria|[[Facoltà universitaria]]|}}
La '''facoltà''' è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]]. La facoltà corrisponde quindi alla mancanza del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere il comportamento. Il comportamento che il soggetto ha la facoltà di tenere è detto ''lecito''.
 
La facoltà si distingue dal [[potere (diritto)]] perchè quest'ultimo casoè illa possibilità attribuita dall'ordinamento ad un soggetto puòdi efficacementeprodurre determinati effetti giuridici, ossia di creare, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]]. Il potere di compiere un atto, ovverogiuridico produrrenon gliimplica, effettidi per sè, lela determinatefacoltà conseguenzedi giuridichecompierlo legatee aviceversa, talesicché un atto può essere al tempo stesso [[illecito]] ma [[validità (diritto)|valido]] oppure lecito ma non valido.
 
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]