Facoltà (diritto): differenze tra le versioni

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La '''facoltà''' è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]]. La facoltà di tenere un comportamento è, quindi, l'opposto del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere quel comportamento. Il comportamento che si ha facoltà di tenere è ''lecito''.
 
La facoltà si distingue dal [[potere (diritto)|potere]] perchè quest'ultimo è la possibilità attribuita dall'ordinamento ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di creare, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]]. Il potere di compiere un atto giuridico non implica, di per sè, la facoltà di compierlo e viceversa, sicché può accadere che un atto può esseresia al tempo stesso [[illecito]] ma [[validità (diritto)|valido]] oppure lecito ma non valido.
 
[[Categoria:Concetti giuridici generali]]