Eccezione (diritto): differenze tra le versioni

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Nel [[diritto processuale civile]] italiano le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio (ciò si evince ''a contrario'' dalla disposizione contenuta nell'art. 112 del [[Codice di procedura civile]]), sebbene ve ne siano alcune che devono essere proposte dalle parti (ad esempio, quelle di [[prescrizione]] e di [[compensazione]]).
 
== EccezioneEccezioni di merito e di rito==
L'''eccezione di merito'' consiste nell'allegazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto soggettivo dedotto in giudizio. Nel processo civile italiano le eccezioni di merito sono fatte valere dal convenuto nella [[comparsa di risposta]], il suo primo atto difensivo.