Procedimento in contumacia: differenze tra le versioni

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Il '''processo in contumacia''' o '''processo contumaciale''' è un tipo di svolgimento del [[processo civile]] (la dottrina lo considera uno ''svolgimento anomalo'' o una ''vicenda anormale''<ref>Crisanto Mandrioli. ''Diritto processuale civile''. Giappichelli. Torino, 2004.</ref> del medesimo) che consegue alla mancata [[costituzione in giudizio|costituzione]] di una delle parti. Esso è disciplinato dal Libro II, Titolo I, Capo IV del [[codice di procedura civile]] (artt. 290-294).
 
==Dichiarazione di contumacia==
Se una delle parti non si è costituita nei termini, il [[giudice istruttore]] la dichiara contumace ai sensi dell'art. 171 c.p.c. Prima, però, deve compiere le verifiche imposte dagli artt. 290-291. Queste verifiche sono diverse a seconda della parte che non si è costituita.
*Se si tratta dell'[[attore (diritto)|attore]], occorre che il convenuto manifesti la volontà di proseguire: in caso contrario, la causa è cancellata dal ruolo e il processo [[estinzione del processo|si estingue]].
*Se si tratta invece del [[convenuto]], occorre verificare la regolarità della [[notificazione]] della [[citazione (diritto)|citazione]]. Se la notificazione è viziata, dovrà essere rinnovata in un termine perentorio. Qualora la rinnovazione non avvenga, la causa sarà cancellata dal ruolo e si avvierà all'estinzione. La contumacia quindi è dichiarata solo se, rinnovata la notificazione, il convenuto non si costituisce.
 
==Bibliografia==