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Per l’ordinamento italiano, è consentita solo “''quando ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili”, contro una “giusta indennità''” e sulla base di norme determinate da leggi speciali ([[s:Codice_Civile_-_Libro_Terzo/Titolo_II#Art. 835 Requisizioni|articolo 835]] del [[codice civile]]).
 
Gli immobili vengono requisiti generalmente in occasione di [[guerra|guerre]] o di occupazioni militari, per consentire l’insediamento degli uffici e delle strutture di occupazione o l’alloggio dei soldati; talvolta vi si ricorre a seguito di disastri e [[calamità]] naturali, per il ricovero degli sfollati.
 
Si differenzia dalla [[espropriazione per pubblica utilità]] per il carattere di urgenza del provvedimento, che attiene soprattutto alla privazione immediata del possesso (ciò che è concretamente necessario nell’impellenza), mentre l’esproprio sottrae al cittadino la proprietà del bene in quanto l’interesse della collettività è quello di poter disporre del bene, ed ha quindi un carattere temporalmente meno pressante, oltre a seguire una specifica procedura.