Norma morale: differenze tra le versioni

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La ''norma giuridica'' è il precetto ''sociale'', cioè prodotto e diretto a una società, ''esteriore'', cioè riguardante un’azione (da compiere o da omettere), ''sanzionato'', cioè seguito dalla minaccia di una reazione alla sua violazione (la ''sanzione''), e ''coercibile'', cioè seguito dalla minaccia di una sanzione realizzabile coattivamente, e si distingue in ''di diritto pubblico'' e ''di diritto privato'', secondo che tuteli interessi prevalentemente sociali o individuali; la prima delle quali, a sua volta, si distingue in ''di diritto costituzionale'', che è quella che regola gli aspetti fondamentali della vita sociale (la ''materia costituzionale''), ''sulla funzione legislativa'', che è quella che regola la produzione delle norme giuridiche della società (la ''funzione legislativa''), ''sulla funzione esecutiva'', che è quella che regola la cura degli interessi concreti della società (la ''funzione esecutiva''), e ''sulla funzione giudiziaria'', che è quella che regola l’attuazione delle norme giuridiche della società (la ''funzione giudiziaria'').
 
 
 
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La ''norma morale'' è la norma sociale, esteriore e sanzionata, ma non coercibile.
 
 
 
==BIBLIOGRAFIA==
 
CRISAFULLI, V., ''Lezioni di diritto costituzionale. I) Introduzione al diritto costituzionale italiano'', Padova, 1970; ORLANDO, V. E., ''Principi di diritto costituzionale'', Firenze, 1917; PERASSI, T., ''Introduzione alle scienze giuridiche'', Padova, 1967; ROMANO, S., ''Principi di diritto costituzionale generale'', Milano, 1947.