Facoltà (diritto): differenze tra le versioni

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In mancanza di una norma che imponga il dovere o l'obbligo di tenere un comportamento c'è la facoltà di non tenerlo. Si parla, in questo caso, di facoltà ''in senso debole'', in quanto non prevista da una norma, per distinguerla dalla facoltà ''in senso forte'', che è invece prevista da una norma (più precisamente una ''norma di condotta permissiva''). Una norma può prevedere una facoltà per [[abrogazione|abrogare]] o [[deroga|derogare]] una norma che impone un obbligo o dovere oppure per evitare che una norma posta da una [[fonte del diritto]] gerarchicamente inferiore imponga il dovere o l'obbligo (quest'ultima norma, infatti, sarebbe [[validità (diritto)|invalida]]).
 
La facoltà, in quanto possibilità di tenere un comportamento con conseguenze sul piano materiale, si distingue dal [[potere (diritto)|potere]] che è invece è la possibilità attribuita dall'ordinamento ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di creare, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]]. Il potere di compiere un atto giuridico non implica, di per sè, la facoltà di compierlo e viceversa, sicché può accadere che un atto sia al tempo stesso [[illecito]] ma [[validità (diritto)|valido]] oppure lecito ma non valido. E' interessante notare che, mentre in [[lingua italiana|italiano]] esiste un unico [[verbo deontico]] (potere) per riferirsi tanto alla facoltà quandoquanto al potere, altre lingue distinguono le due situazioni: ad esempio, i verbi [[lingua inglese|inglesi]] ''may'' e ''can'' e i verbi [[lingua tedesca|tedeschi]] ''dürfen'' e ''können'' si riferiscono l'uno alla facoltà, l'altro al potere.
 
La facoltà è ritenuta una situazione giuridica soggettiva elementare che può andare a comporre situazioni soggettive complesse. Infatti, alcuni [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]] possono essere scomposti in situazioni giuridiche elementari, tra cui facoltà: si pensi al diritto di [[proprietà (diritto)|proprietà]] che, tra le situazioni elementari che lo compongono, annovera una serie di facoltà, ad esempio quella di utilizzare la cosa. La facoltà di tenere un comportamento non implica, di per sè, il divieto per gli altri soggetti di interferire con tale comportamento; quando esiste anche una pretesa del genere in capo al titolare della facoltà, si è in presenza di una distinta situazione giuridica soggettiva che si unisce alla facoltà per creare una situazione giuridica complessa (è questa la struttura di varie libertà riconosciute dalle costituzioni moderne, ad esempio quella di movimento).