Danni punitivi: differenze tra le versioni

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I '''danni punitivi''' (o '''esemplari'''), in [[lingua inglese|inglese]] ''punitive'' (o ''exemplary'') ''damages''<ref>Si noti che, a rigore, si dovrebbe tradurre con 'risarcimento punitivo' (o 'esemplare') giacché nel linguaggio giuridico anglosassone ''damage'', al singolare, indica il danno mentre ''damages'', al plurale, il risarcimento. L'espressione ''punitive damages'' è tipica degli Stati Uniti, mentre in Inghilterra si preferisce parlare di ''exemplary damages''</ref>, sono un [[istituto giuridico]] proprio degli ordinamenti di [[common law]] e, in particolare, degli [[Stati Uniti]], in virtù del quale, in caso di [[responsabilità extracontrattuale]], è riconosciuto al danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i ''compensatory damages''), se prova che il danneggiante ha agito con ''malice'' - termine approssimativamente traducibile con mala fede<ref>E' diffile tradurre correttamente questo termine in italiano: nel linguaggio giuridico anglosassone viene utilizzato per designare tanto il dolo in generale, quanto la premeditazione di un reato o l'intenzionalità di un atto illecito</ref> - o ''gross negligence'' ([[colpa (diritto)|colpa grave]]).
 
In questo modo alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per [[illecito civile]], si sovrappone una funzione punitiva, tipica della [[pena|sanzione penale]]. La finalità dell'istituto viene ravvisata nell'affiancamento del normale risarcimento quando questo è ritenuto insufficiente allo scopo di: