Polizia amministrativa: differenze tra le versioni

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'''Polizia amministrativa''' : la dottrina storicamente riconduceva a polizia amministrativa tutte quelle attività di prevenzione, non riferibili pertanto all'attività di ''polizia giudiziaria''. Di conseguenza si faceva riferimento ad una lunga elencazione di funzioni, tra cui: polizia stradale, polizia annonaria , polizia commerciale, polizia edilizia, polizia urbana e rurale, polizia di sicurezza, ecc.. Oggi, a seguito dell'avvenuto decentramento di numerose funzioni di amministrazione attiva dallo stato agli enti locali, la polizia amministrativa può essere ''definita un’attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere accessorio e strumentale all’attività di amministrazione attiva'', che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una ''funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa'' (vedi art. 159 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).