Danni punitivi: differenze tra le versioni

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In [[Inghilterra]], dove pure ha avuto origine, l'istituto ha conosciuto una minore fortuna rispetto agli Stati Uniti e viene ammesso dalla giurisprudenza in casi limitati; tuttavia, negli ultimi anni si nota un maggior ricorso ad esso da parte dei giudici inglesi, soprattutto in relazione a lesioni di [[diritti fondamentali dell'uomo|diritti fondamentali]].
 
L'istituto è, invece, del tutto estraneo all'ordinamento italiano, fondato su una netta separazione tra sanzioni civili e sanzioni penali, anche se la dottrina non ha mancato di evidenziare alcune ipotesi normative che sembrano sovrapporre funzioni risarcitorie e funzioni punitive della sanzione: ad esempio, la responsabilità aggravata per lite temeraria, prevista dall'art. 96 del [[Codice di procedura civile]], la responsabilità per danno ambientale, prevista dall'art. 18 della legge n. 349/1986, o la "riparazione pecuniaria" per diffamazione, prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 sulla stampa. La stessa [[Suprema Corte di Cassazione]], ancora con la sentenza n. 1183/2007, ha stabilito che l'istituto dei danni punitivi è in contrasto con l'ordine pubblico interno italiano, rifiutando quindi la [[delibazione]] di una sentenza straniera di condanna.
 
==Note==