Facoltà (diritto): differenze tra le versioni
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La '''facoltà''' (o '''permesso''' o '''libertà''') è la [[situazione giuridica soggettiva]] del [[soggetto di diritto]] che può tenere un determinato [[comportamento]] consentito dalla [[norma (diritto)|norma]]. La facoltà di tenere un comportamento è, quindi, l'opposto del [[dovere]] o dell'[[obbligo]] di non tenere quel comportamento. Il comportamento che si ha facoltà di tenere è ''lecito''.
In mancanza di una norma che imponga il dovere o l'obbligo di tenere un comportamento, si ha la facoltà di non tenerlo. Si parla, in questo caso, di facoltà ''in senso debole'', in quanto non prevista da una norma, per distinguerla dalla facoltà ''in senso forte'', che è invece prevista da una norma (più precisamente una ''norma di condotta permissiva''). Tale norma può prevedere
La facoltà, in quanto possibilità di tenere un comportamento con conseguenze sul piano materiale, si distingue dal [[potere (diritto)|potere]] che è invece è la possibilità attribuita dall'ordinamento ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di creare, modificare o estinguere un [[rapporto giuridico]], attraverso un [[atto giuridico]]. Il potere di compiere un atto giuridico non implica, di per sè, la facoltà di compierlo e viceversa, sicché può accadere che un atto sia al tempo stesso [[illecito]] ma [[validità (diritto)|valido]] oppure lecito ma non valido. E' interessante notare che, mentre in [[lingua italiana|italiano]] esiste un unico [[verbo deontico]] (potere) per riferirsi tanto alla facoltà quanto al potere, altre lingue distinguono le due situazioni: ad esempio, i verbi [[lingua inglese|inglesi]] ''may'' e ''can'' e i verbi [[lingua tedesca|tedeschi]] ''dürfen'' e ''können'' si riferiscono l'uno alla facoltà, l'altro al potere.
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