Avvalimento: differenze tra le versioni

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Tramite tale istituto, un operatore economico che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un [[appalto pubblico]] per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto.
L'Impresa che "presta" i propri requisiti (ausiliaria) a quella partecipante (ausiliata) resta estranea sia alla gara che al successivo contratto, ma deve formalmente impegnarsi sia nei confronti dell'Impresa validata che nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione della prima, per tutta la durata dell'appalto, tutte le risorse di cui questa risulta carente.
Restano fermi i requisiti di ordine generale rif.art.38 [[codice dei contratti pubblici]] , che devono essere posseduti da entrambe.
 
Il principio, che già aveva trovato manifestazione nella giurisprudenza comunitaria e poi nazionale, è stato formalmente regolato nelle direttive comunitarie n.17 e n.18 del 2004 ed è stato recepito nella normativa nazionale con il [[codice dei contratti pubblici]] D.Lgs. 163 del [[12 aprile]] [[2006]], che disciplina l'istituto nell'articolo 49.<br/>
Tale articolo a sua volta riprende il dettato degli artt. 47 e 48 direttiva 2004/18 e dell'art.54, direttiva 2004/17.