Banchina: differenze tra le versioni
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L'articolo 3 del [[Codice della strada]] italiano la definisce come: "''parte della [[strada]] compresa tra il margine della [[carreggiata]] ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: [[marciapiede]], [[spartitraffico]], [[arginello]], ciglio interno della [[cunetta]], ciglio superiore della scarpata nei [[rilevato|rilevati]]''".
La banchina rientra nella struttura della strada e pur essendo destinata normalmente alla circolazione dei pedoni, tuttavia, può essere usata dai veicoli per particolari esigenze di traffico e soprattutto al fine di evitare collisioni(Cass.pen. sez IV, 1 aprile 1988, n. 431 (ud. 18 marzo 1988), Scollo.
== Voci correlate ==
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