Piattaforma continentale: differenze tra le versioni

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== Diritto internazionale ==
 
Secondo il diritto internazionale e la Convenzione di [[Montego Bay]] del [[1982]], allo Stato costiero sono attribuiti diritti di sfruttamento economico della piattaforma continentale. In particolare, fermo restando il regime giuridico del mare e dello spazio aereo sovrastanti, gli Stati possono sfruttare in modo esclusivo le risorse minerali e gli idrocarburi presenti sul suolo e nel sottosuolo, le risorse viventi sedentarie nonché installare isole e circondarle di zone di sicurezza.
Storicamente, la piattaforma e continentale è stata sottratta al [[fondo marino internazionale]] a partire dalla prima metà del '900, quando il Presidente americano [[Truman]] rivendicò diritti esclusivi di sfruttamento sull'area.
 
 
ar. 76 ss.Covenzione Motego Bay.
{{portale|diritto|mare|marina}}
1)libertà di tutti gli stati di ultizzare le acque e lo spazio atmosferico sovrastanti
2)lo stato costiero ha al di là del mare territoriale, il diritto ESCLUSIVO di sfruttare tutte le risorse della piattaforma.
Piattaforme continentale= è quella parte del suolo marino contiguo alle coste che costituisce il naturale prolungamento della terra emersa e che pertanto si mantiene ad una profondità costante (200 metri circa) per poi precipitare o degradare negli abissi. Il potere dello Stato allo sfrutamento viene acquistato in modo AUToMATICO CIOè A PRESCINDERE DA QUALSIASI OCCUPAZIONE EFFETTIVA.
Il diritto sulla pattiaforma continentale a differenza del diritto alla sovranità territoriale e sul mare territoriale . ha natura FUNZIONALE, cioè lo Stato costiero può esercitare i propri poteri di governo solo nella misura strettamente necessaria per controllare e sfruttare le risorse della piattaforma.
 
[[Categoria:Diritto internazionale]]