Appello (ordinamento penale italiano): differenze tra le versioni

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L'art.593 introduce questa [[impugnazione]] come:
{{quote|1. Salvo quanto previsto negli articoli 443, 448 comma 2, 469, il [[pubblico ministero]] e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.
 
2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.