Principio di effettività: differenze tra le versioni

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Il '''principio di effettività''' in [[diritto]] è quel principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte nell'ordinamento. È il principio sul quale si basa la [[tutela]] dei diritti quando questa diviene efficace nel singolo caso concreto.
Proprio per questa sua ideneitàidoneità a garantire l'efficacia delle norme di diritto all'interno di un determinato ordinamento giuridico, si può dire che il principio di effettività possa essere considerato un parametro per valutare la validità di un deerminato sistema legislativo.
PerCon dirla con Santi Romanol'affermazione: "Il diritto è quello che ha la forza di divenire e di imporsi come diritto positivo":, conil questagiurista affermazioneSanti il giuristaRomano intende dire che qualora le norme, oltre che formalmeneformalmente approvate "sulla carta", non risultino anche concretamente applicabili, allora non si potràpuò parlare di diritto in senso sostanziale.
 
 
== PRINCIPIOPrincipio DIdi EFFETTIVITÁeffettività Ee DIRITTOdiritto COMUNITARIOcomunitario ==
Uno degli ambiti in cui si può rilevare facilmente la grande l'importanza che ildel principio di effettività assume, è il diritto comunitario. L'ordinamento comunitario può essere classificato come sovranazionale: considerato che - per espressa previsione del Trattato CE - il diritto comunitario riserva una rilevanza fondamentale alle legislazioni statali, risulta necessaria l'individuazione di appositi meccanismi, finalizzati a rendere effettiva l'applicazione del diritto della Comunità-Unione Europea, risulta in tale ambito necessaria.
 
Uno degli ambiti in cui si può rilevare facilmente la grande importanza che il principio di effettività assume, è il diritto comunitario. L'ordinamento comunitario può essere classificato come sovranazionale: considerato che -per espressa previsione del Trattato CE- il diritto comunitario riserva una rilevanza fondamentale alle legislazioni statali, l'individuazione di appositi meccanismi, finalizzati a rendere effettiva l'applicazione del diritto della Comunità-Unione Europea, risulta in tale ambito necessaria.
Il principio di effettività si è affermato, in ambito comunitario, in seguito ad una lenta evoluzione giurisprudenziale, non essendo espressamente codificato da alcuna norma del trattato. Le norme che la Corte di Giustizia ha utilizzato come base normativa sono principalmente due: l'art 10 del T.C.E., che sancisce l'obbligo per gli stati membri di adottare tutti i provvedimenti idonei a rendere effettiva l'applicazione del diritto comunitario, omettendo tutti quei comportamenti che possano esserne di ostacolo; e l'art 2 T.U.E. che, dopo aver elencato tutti gli obiettivi dell' U.E., nell'ultimo comma dichiara che l'U.E. si impegna a raggiungere tali obbiettivi nel rispetto del principio di sussidiarietà, vale a dire quel principio secondo cui l'intervento dell' U.E. è subordinata all'impossibilità degli stati membri di intervenire, per mezzo dei loro strumenti nazionali.
 
== Principio di effettività e caratteristiche dell'U.E. ==
 
== PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E CARATTERISTICHE DELL'U.E. ==
 
Proprio il principio di effettività sta alla base delle due caratteristiche tipiche dell' U.E.
L'ordinamento comunitario è un ordinamento indipendente ed autonomo.
Esso è indipendente dalle altre entità, nazionali ed internazionali: si tratta di un concetto particolare di indipendenza, perché l'ordinamento comunitario è influenzato, da un lato dagli ordinamenti degli stati membri (sec. quanto stabilito dall'art 10 T.C.E.), e dall'altro dal diritto internazionale (tanto è vero che l'atto costitutivo della C.E.-U.E. è un trattato, tipico atto di diritto internazionale).
Esso è inoltre autonomo, in quanto la Comunità Europea può autonomamente prendere provvedimenti anche nei confronti dei singoli stati o soggetti privati.
 
S.M.Carbone,== Principio di effettività e dirittofonti comunitario,del Ed.diritto scientifica,2009comunitario==
 
== PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO ==
 
Per prima cosa, la Corte ha utilizzato il principio di effettività per disciplinare i rapporti esistenti tra norme interne e norme comunitarie.
In tre casi "leading case" in materia ( caso Granital, caso Fratelli Costanzo, caso Simmenthal), la Corte ha affermato la prevalenza delle norme comunitarie sulle norme di diritto interno.
In caso di contrasto, ogni giudice nazionale avrà il potere di disapplicare le norme nazionali in favore di quelle comunitarie con esse contrastanti.
Solo in caso di dubbi circa l'interpretazione delle norme comunitarie, il giudice nazionale potrà riccorrerericorrere alla corte di giustizia la qualeche ne fornirà l'interpretazione autentica.
Addirittura, per garantire l'effetività del diritto comunitario, la corte, nelle cause kuneKune ed Heitz e Kempter, è arrivata ad affermare che l'interpretazione autentica fornita dall'organo giurisdizionale comunitario può travolgerestravolgere gli effetti di sentenze già passate in giudicato.
 
==Il caso Pupino e il principio dell'interpretazione conforme==
 
La decisione quadro del Consiglio 2001\220, prevedeva che gli stati adottassero misure idonee a tutelare, nel corso di procedimenti penali, i soggetti che si trovassero in particolari condizioni di debolezza.
== IL CASO PUPINO E IL PRINCIPIO DELL'INTERPRETAZIONE CONFORME ==
 
La decisione quadro del Consiglio 2001\220, prevedeva che gli stati adottassero misure idonee a tutelare, nel corso di procedimenti penali, i soggetti che si trovassero in particolari condizioni di debolezza.
Nel caso in questione la signora Pupino era una insegnante di asilo che aveva commesso il reato di abuso di mezzi correzionali nei confronti di bambini di 5-6 anni.
Il p.m., in attuazione della suddetta decisione quadro, effetua richiesta dirichiedeva l'incidente probatorio, a norma degli artt. 392 ss., ritenendo i minori meritevoli di tutela.
L'art 392 prevede tassativamente una seria diI casi, nei quali può essere richiesto l'incidente probatorio sono tassativamente quelli previsti dall'art. 392: nel comma 1 bis viene ammessa tale richiesta in caso di reati di violenza sessuale aventi come vittime minori, ma non è previtoprevisto il caso in questione.
La corte di giustizia, adita dal g.i.p. del procedimento, afferma l'obbligo degli organi statali di interpretare le disposizioni nazionali, conformemente a quelle comunitarie, obbligo esistente, oltre che rispetto alle norme della Comunità Europea- come già affermato nella precedente sentenza Berlusconi- anche rispetto alle norme emesse dall'U.E. -in questo caso una decisione quadro.
 
== Principio di effettività e libertà comunitarie: il caso Chen e la libera circolazione delle persone==
 
Corollario del principio di effettività è quellola digaranzia garantire ldell'effettiva possibilità di esercizio delle libertà sancite nel trattato. Una di tali libertà è rappresentata dal diritto di circolazione e di soggiorno riconosciuto a tutti i cittadini della Comunità Europea; compito della comunità è garantire la possibilità di esercitare effettivamente tale diritto senza restrizioni.
 
== PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E LIBERTÁ COMUNITARIE: IL CASO CHEN E LA LIBERA CICOLAZIONE DELLE PERSONE ==
Corollario del principio di effettività è quello di garantire l'effettiva possibilità di esercizio delle libertà sancite nel trattato. Una di tali libertà è rappresentata dal diritto di circolazione e di soggiorno riconosciuto a tutti i cittadini della Comunità Europea; compito della comunità è garantire la possibilità di esercitare effettivamente tale diritto senza restrizioni.
Leading case in materia è il caso Chen: nella fattispecie la signora Chen, di cittadinanza cinese, si trasferisce in Irlanda, dove partorisce una bambina, Kety, che, in forza dello ius soli, acquista la cittadinanza irlandese. Poco dopo la nascita, la madre decide di trasferirsi nel Regno Unito, sfruttando il diritto di circolazione acquisito dalla piccola Kety.
Le autorità inglesi negano tale diritto sostenendo: in primo luogo l' inesistenza di una vera e propria disponibilità economica in capo alla minore, dipendendo quest'ultima-logicamente- dai genitori; in secondo luogo che il diritto in questione sarebbe esercitabile solo dalla minore, non avendo la madre cittadinanza comunitaria; il governo inglese sostiene inoltre di voler evitare un c.d. "abuso del diritto". La corte, investita della questione relativa alla compatibilità di una tale interpretazione con il diritto comunitario, risponde: in primo luogo che la disponibilità economica è un requisito oggettivo - è sufficentesufficiente che la persona sia in possesso del denaro richiesto, senza bisogno di indagare sulla provenienza di tale denaro -; in secondo luogo ,qualora si impedisse alla madre l'esercizio del diritto di circolazione, si impedirebbe l'esercizio del medesimo diritto alla cittadina minorenne.
Inoltre si può parlare di "abuso del diritto" solo nel caso in cui sia provato che il soggetto abbia agito al solo scopo di frodare l'ordinamento comunitario, nel caso di specie non si può andare ad indagare perché la coppia abbia deciso di procreare proprio in Irlanda.
Questo è un chiaro esempio di come la Corte di Giustizia sia disposta ad andare oltre il significato letterale della norma pur di garantire l'effettivo esercizio delle libertà ai cittadini comunitari.
 
== I diritti del consumatore in ambito comunitario==
 
Una serie di norme riguarda poi la [[tutela del consumatore]]. Rilevanti in materia sono le norme riguardanti i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, che attribuiscono tra l'altro al consumatore il potere di recedere unilateralmente da contratti conclusi in tali circostanze.
== I DIRITTI DEL CONSUMATORE IN AMBITO COMUNITARIO ==
 
Una serie di norme riguarda poi la tutela del consumatore. Rilevanti in materia sono le norme riguardanti i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, che attribuiscono tra l'altro al consumatore il potere di recedere unilateralmente da contratti conclusi in tali circostanze.
La corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della legislazione nazionale tedesca e la direttiva comunitaria 85\577, in tema di tutela dei consumatori, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per il professionista di informare il consumatore circa gli effetti per lui svantaggiosi dell'operazione, prevedendo obblighi di controllo da parte degli stati (Caso Shulte).
La Corte giudica lesiva del principio di effettività del diritto comunitario la condotta tenuta da una banca, e il relativo omesso controllo dello stato, la quale non aveva informato una coppia di coniugi, che avevano stipulato un contratto di mutuo, della circostanza che il recesso dal contratto avrebbe comportato un obbligo di restituzione immediata della somma, con l'aggiunta degli interessi.
 
== Principio di effettività e libera circolazione dei servizi==
 
== PRINCIPIO DI EFFETTIVITÁ E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI ==
 
Una libertà fondamentale dell'ordinamento comunitario è la libera circolazione dei servizi.
Sancita dall'art. 49 T.C.E., detta libertà può essere definita come il diritto dei soggetti operanti nell'ambito della comunità europea di prestare i propri servizi anche in stati diversi da quello di appartenenza. Compito della comunità è dunque quello di tenere sotto controllo le norme interne che, sostanzialmente restringono la circolazione infracomunitaria di servizi.
Nella maggior parte dei casi la restrizione sta proprio nella previsione, all'interno di normative nazionali, di condizioni di fatto sfavorevoli per gli operatori stranieri.
 
Tuttavia la Corte di Giustizia ha individuato alcune condizioni in presenza delle quali un ordinamento nazionale può limitare la circolazione dei servizi (sono quelle stesse condizioni sancite dalla corte nel caso Cassis Dijon con riferimento alla libera circolazione di merci).
Tali restrizioni possono essere disposte per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; semprechè la restrzione sia proporzionale al fine perseguito.
Proprio qui si vedono i rapporti con il principio di effettività: per garantire l'effettività della libertà in questione, la Corte è stata svariate volte chiamata a pronunciarsi sulla effettivo proporzionalità della misura restrittiva adottata dal singolo stato rispetto al fine perseguito. Per far ciò la Corte ha dovuto valutare la possibilità o meno di raggiungere lo scopo diversamente. Nel caso "Bake off" la Corte ha giudicato incompatibile con il diritto comunitario il provvedimento con il quale le autorità greche includevano il particolare prodotto importato Bake off, nella disciplina prevista per la panificazione ordinaria, senza tener conto delle peculiarità del prodotto. I fini perseguiti dal governo (tutela della sanità pubblica e tutela dei consumatori) avrebbero potuto essere perseguiti in altra maniera e senza restringere la libera circolazione delle merci e dei servizi (ad esempio apponendo etichette informative per i consumatori).
 
Allo stesso modo nella sentenza Placanica la Corte giudicò illegittima la legislazione italiana nel punto in cui prevedeva l'obbligo di ottenere apposite autorizzazioni governative anche per gli operatori internazionali, esercenti nel campo delle scommesse. La corte ritenne, da un lato contradditoria la motivazione del governo italiano -secondo cui la normativa sarebbe stata finalizzata alla disincentivazione del gioco di azzardo- dal momento che lo stesso addirittura sponsorizzava lo stesso, dall'altro la possibilità di raggiungere il secondo obiettivo perseguito dalla norma -tutela della sicurezza pubblica- in modi alternativi (ad es. attraverso controlli più stringenti.
 
== Bibliografia ==
 
*S.M.Carbone, Principio di effettività e diritto comunitario, Ed. scientifica,2009
== BIBLIOGRAFIA ==
*G.Tesauro, Diritto Comunitario, Ed. Cedam, 2005
 
*Corte di Giustizia, C-350 453\0300, caso Shultekune e Heitz
 
*Corte di Giustizia, C-158 2\0406, caso Bake-offkempter
S.M.Carbone, Principio di effettività e diritto comunitario, Ed. scientifica,2009
*Corte di Giustizia, C-338200\04,C-359\04, C-360\0402, caso PlacanicaChen
G.Tesauro, Diritto Comunitario, Ed. Cedam, 2005
*Corte di Giustizia, C 453-350\0003, caso kune e HeitzShulte
*Corte di Giustizia, C 2-158\0604, caso kempterBake-off
*Corte di Giustizia, C-200338\0204,C-359\04, C-360\04, caso ChenPlacanica
Corte di Giustizia, C-350\03, caso Shulte
Corte di Giustizia, C-158\04, caso Bake-off
Corte di Giustizia, C-338\04,C-359\04, C-360\04, caso Placanica
 
 
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