Litisconsorzio facoltativo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m wikificata
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
{{c|Molto confusa|diritto|marzo 2009}}
 
Nel [[diritto processuale civile]] [[Italia|italiano]] si ha '''litisconsorzio facoltativo''' quando in uno stesso processo vi sono più [[Parteattore (diritto)|partiattori]] possonoo agire od essere convenute in[[convenuto|convenuti]] giudizio poichéperché tra le cause vi è connessione per titolo od oggetto da cui dipendono (litisconsorzio facoltativo ''proprio''), oppure poichéperché la decisione della [[azione (diritto)|causa]] dipende dalla risoluzione di identiche questioni (litisconsorzio facoltativo ''improprio'').
La legge consente senza imporlo (art. 103 del [[Codice di Procedura Civile]]) che più soggetti agiscano o siano convenuti nello stesso processo per ragioni di opportunità (''principio di economia processuale'').
 
PuòIl tuttavialitisconsorzio accaderepuò essere ''originario'', quando il processo nasce con una pluralità di parti, oppure ''successivo'', chequando il litisconsorzio avvengasi realizza in un momento successivo:, a [[processo (diritto)|processo]] già instaurato. Ogni qualvolta uno o più soggetti entrano spontaneamente, o vengono fatti entrare non spontaneamente, attraverso una ''chiamata''. L'''intervento'' è il fenomeno di fatto per il quale uno o più soggetti entrano nel processo già in corso e può verificarsi anche indipendentemente dall'esistenza delle ragioni dalle quali l'ordinamento fa dipendere la necessità (quindi: anche quando la legge non lo consente).
 
Anche colui che interviene senza il potere di intervenirefarlo assume la qualità di parte ma solo temporaneamente: egli dovrà subire infatti la pronuncia negativa del giudice rispetto al potere di intervenireintervento.
 
La legittimazione all'intervento di un terzo si fonda su una connessione oggettiva (affermata) tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare o che si vuole esercitare contro di lui. Qualora con l'intervento si volesse attuare un litisconsorzio necessario si tratterebbe di una connessione particolarmente qualificata sicché la legittimazione all'intervento sussisterebbe a maggior ragione.
L'intervento può quindi essere:
* '''Intervento volontario.''' Ai sensi dell'articolo 105 [[Codice di Procedura Civile|cpcc.p.c.]]., Dadovuto partead diun'iniziativa quelspontanea del terzo che voglia far valere un diritto che egli affermiafferma essere oggettivamente connesso con quello che costituisce oggetto del processo già pendente. SonoSenza sentenzequesto senzaintervento dubbiola efficacisentenza traprodurrebbe i suoi effetti solamente fra le parti ma (anche se i terzi non possono non subirne le conseguenze indirette). IlIn terzoogni caso, anche sesenza nonintervenire intervenissein questa fase del processo, il terzo potrebbe fruire di un altro particolare rimedio, esperibilecon cui controimpugnare la sentenza "inter alios", esecutiva o [[passata in giudicato]], definito all'articolo 404 cpc «Casi di [[opposizione di terzo]]». L'intervento volontario può essere di tre tipi:
**''Principale.'' QuelloQuando alil qualeterzo laafferma leggeun sidiritto riferisceproprio quandoin prospettacontrasto '''sia''' con l'ipotesiattore '''che''' ilcol terzo faccia valere il suo dirittoconvenuto. Il terzo assume in questo caso posizione autonoma.
**''Litisconsortile.'' Quello al quale la legge si riferisce quando prospetta l'ipotesi cheQuando il terzo facciafa valere il suo diritto (affermato). Il terzo assume una posizioneautonomamente autonomama soltanto nei confronti di una delle due parti.
**''Adesivo.'' PerQuando il terzo interviene per sostenere le ragioni sidi alcunauna delle parti quandoper vi hasoddisfare un proprio interesse. Non fa quindi valere un diritto proprio. InteresseL'interesse, in questo caso, è inteso come generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall'accoglimento della domanda della parte adiuvata.
 
* '''Intervento coatto ad istanza di parte.''' Articolo 106. Intervento a seguito di una [[citazione in giudizio]] proveniente da una parte, che ritiene che la causa sia comune o che pretende di essere garantita dal terzo. Il terzo intervenente assume anch'esso la qualità di ''parte''. Il terzo potrà in sede processuale dimostrare di essere stato chiamato senza fondamento e ottenere una pronuncia in tal senso (eventualmente potrà essere disposta la separazione della causa col terzo). Le ragioni che fondano la legittimazione a chiamare il terzo si riconducono alla connessione oggettiva (affermata). «[...] può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantito.»
 
* '''Intervento coatto per ordine del giudice.''' Articolo 107. «Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.» Anche in questo caso non si parla di una vera e propria coazione, ne fisica ne giuridica. Attraverso la chiamata la parte assume una posizione simile a quella del convenuto. Destinatario dell'ordine del giudice non è direttamente il terzo, che non è presente nel processo, ma le parti già presenti che si vedono gravate dell'onere di chiamare in causa il terzo (naturalmente la parte che adempirà all'onere di chiamare in causa il terzo sarà quella maggiormente interessata ad evitare che il processo si estingua, normalmente l'attore). Da collegare all'articolo 270 cpc «chiamata di un terzo per ordine del giudice». Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone la '''cancellazione della causa adal ruolo'''. Le ragioni a fondamento sono diverse da quelle del [[Litisconsorzio|litisconsorzio necessario]] (non ci sarebbe bisogno dell'ordine del giudice che al massimo può ordinare l'integrazione del contraddittorio) ma è lo stesso giudice che a suacon piena discrezionalità individua la necessità nondi previstacoinvolgere peròil dalla leggeterzo.
 
==Esempio==
Azione di accertamento di [[servitù]] di passaggio; il proprietario del fondo adiacente chiama in giudizio i proprietari dei fondi vicini.
L'intervento nel [[processo (diritto)|processo]] dei suddetti è facoltativo, ossia i proprietari possopossono decidere anche di non presentarsi poiché la decisione del giudice non modificherà in alcun modo il loro [[diritto reale]]. Si tratta infatti di una semplice azione di accertamento.
Obbligati all'intervento (litisconsorzio necessario), invece, sarebbero stati i proprietari dei fondi vicini se ci fosse stata iniziata un'azione costitutiva, modificativa od estintiva di un certo rapporto giuridico (in questo caso di una servitù di passaggio).
 
==Voci correlate==
*[[Litisconsorzio]]
*[[Opposizione di terzo]]
 
==Collegamenti esterni==