Litisconsorzio facoltativo: differenze tra le versioni
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Nel [[diritto processuale civile]] [[Italia|italiano]] si ha '''litisconsorzio facoltativo''' quando in uno stesso processo vi sono più [[
La legge consente senza imporlo (art. 103 del [[Codice di Procedura Civile]]) che più soggetti agiscano o siano convenuti nello stesso processo per ragioni di opportunità (''principio di economia processuale'').
Anche colui che interviene senza il potere di
La legittimazione all'intervento di un terzo si fonda su una connessione oggettiva (affermata) tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare o che si vuole esercitare contro di lui
L'intervento può quindi essere:
* '''Intervento volontario.''' Ai sensi dell'articolo 105 [[Codice di Procedura Civile|
**''Principale.''
**''Litisconsortile.''
**''Adesivo.''
* '''Intervento coatto ad istanza di parte.''' Articolo 106. Intervento a seguito di una
* '''Intervento coatto per ordine del giudice.''' Articolo 107. «Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.» Anche in questo caso non si parla di una vera e propria coazione, ne fisica ne giuridica
==Esempio==
Azione di accertamento di [[servitù]] di passaggio; il proprietario del fondo adiacente chiama in giudizio i proprietari dei fondi vicini.
L'intervento nel [[processo (diritto)|processo]] dei suddetti è facoltativo, ossia i proprietari
Obbligati all'intervento (litisconsorzio necessario), invece, sarebbero stati i proprietari dei fondi vicini se ci fosse stata iniziata un'azione costitutiva, modificativa od estintiva di un certo rapporto giuridico (in questo caso di una servitù di passaggio).
==Voci correlate==
*[[Litisconsorzio]]
*[[Opposizione di terzo]]
==Collegamenti esterni==
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