Potere (diritto): differenze tra le versioni

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La fonte del potere può essere una norma (più precisamente una ''norma di competenza'') o la [[volontà]] del titolare di un diritto (si pensi, ad esempio, al potere di [[rappresentanza]]). La conformità alla norma dell'atto giuridico con il quale viene esercitato il potere è detta ''[[validità (diritto)|validità]]''.
 
Il potere può essere conferito ad un soggetto nel suo [[interesse (diritto)|interesse]] o nell'interesse altrui. Quando il potere viene conferito nell'interesse altrui prende il nome di ''ufficio'' o ''[[potestà]]''<ref>Va notato che talvolta il termine potestà viene utilizzato, in senso più ampio, come sinonimo di potere</ref>. In questo caso l'esercizio del potere costituisce al tempo stesso l'adempimento di un dovere, ragion per cui in dottrina si usa parlare di ''potere-dovere''. Quando invece viene concessa ad un soggetto la possibilità di modificare la sfera giuridica altrui nel suo interesse, il potere prende il nome di ''[[diritto potestativo]]''. Mentre le potestà sono tipiche, seppur non esclusive, del [[diritto pubblico]], i diritti potestativi sono tipici del [[diritto privato]].
 
Il potere è ritenuto una situazione giuridica soggettiva elementare che può andare a comporre situazioni soggettive complesse, come si è già visto nel caso della potestà. Infatti, alcuni [[diritto soggettivo|diritti soggettivi]] possono essere scomposti in situazioni giuridiche elementari, tra cui poteri: si pensi al diritto di [[proprietà (diritto)|proprietà]] che, tra le situazioni elementari che lo compongono, annovera una serie di poteri, ad esempio quello di alienare il bene.