Quasi delitto: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
Il '''quasi delitto''' è un [[concetto]] [[diritto|giuridico]] che compare nel [[diritto romano]], in età [[Giustiniano|giustinianea]], per ricomprendere gli [[illecito civile|illeciti civili]] [[illecito civile extracontrattuale|extracontrattuali]] che, pur diversi da un [[delitto]], sono fonti di [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] equiparate a quelle nascenti da delitto (il termine deriva, infatti, dall'espressione ''obligatio quasi ex delictu'', 'obbligazione come da delitto').
Tra le quattro categorie in cui, a partire dalle [[Istituzioni di Giustiniano|''Istituzioni'' di Giustiniano]], sono state tradizionalmente classificate le fonti di obbligazione, vale a dire [[contratto|contratti]], [[quasi contratto|quasi contratti]], delitti e quasi delitti, quest'ultima è quella che ha sollevato le maggiori incertezze, non essendo fin dall'inizio ben chiaro il criterio di
Nel tempo, sono stati proposti vari criteri per
I termini delitto e quasi delitto compaiono nel [[Code Napoléon]], sia laddove elenca le fonti delle obbligazioni, sia nell'intitolazione del capo dedicato all'[[illecito civile]]; il codice, però, non fornisce alcuna definizione che permetta di distinguere le due nozioni e, del resto, non differenzia in alcun modo la relativa disciplina. Tale impostazione è stata imitata dai [[codice civile|codici civili]] che lo hanno preso a modello
[[categoria: Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto romano]]
|