Quasi delitto: differenze tra le versioni

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Il '''quasi delitto''' è un [[concetto]] [[diritto|giuridico]] che compare nel [[diritto romano]], in età [[Giustiniano|giustinianea]], per ricomprendere gli [[illecito civile|illeciti civili]] [[illecito civile extracontrattuale|extracontrattuali]] che, pur diversi da un [[delitto]], sono fonti di [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] equiparate a quelle nascenti da delitto (il termine deriva, infatti, dall'espressione ''obligatio quasi ex delictu'', 'obbligazione come da delitto').
 
Tra le quattro categorie in cui, a partire dalle [[Istituzioni di Giustiniano|''Istituzioni'' di Giustiniano]], sono state tradizionalmente classificate le fonti di obbligazione, vale a dire [[contratto|contratti]], [[quasi contratto|quasi contratti]], delitti e quasi delitti, quest'ultima è quella che ha sollevato le maggiori incertezze, non essendo fin dall'inizio ben chiaro il criterio di differenziazionedistinzione dai delitti; in effetti, sembra creata più per ragioni di simmetria che per effettive esigenze di differenziazione.
 
Nel tempo, sono stati proposti vari criteri per differenziaredistinguere delitti e quasi delitti. Taluni l'hanno ricondottaricondotto la distinzione al fatto, puramente storico, che i primi (tra i quali erano stati fatti rientrare [[furtum|furto]], [[bona vi rapta|rapina]], danno ''[[Lex Aquilia|ex lege Aquilia]]'' e ''[[iniuria]]'') corrisponderebbero alle figure di ''delictum'' dello ''[[ius civile]]'', mentre tra i secondi sarebbero state fatte confluirecomprenderebbero le figure elaborate dallo ''[[ius honorarium]]''; la spiegazione, però, non è del tutto convincente, se si tiene presente che la rapina, pur essendo un'ipotesi aggravata di furto (appartenente allo ''ius civile''), era sanzionata con un'azione concessa dal [[pretore (storia romana)|pretore]]. Non è convincente nemmeno la spiegazione, proposta in epoca [[Medioevo|medievale]], secondo la quale i delitti sarebbero stati atti [[dolo|dolosi]] e i quasi delitti atti [[colpa (diritto)|colposi]]: in effetti, quella che è forse la più importante figura di delitto, il danno ''ex lege Aquilia'', è costruita sulla nozione stessa di colpa. Nel [[XVIII secolo]] il giurista tedesco [[Johann Gottlieb Heinecke]] affinò questo criterio, considerando i delitti atti dolosi ma con possibilità estendere la responsabilità alla colpa e i quasi delitti atti puramente colposi (sicchè, in presenza di dolo, si sarebbero trasformati in delitti). Nello stesso secolo, però, prese piede un diverso criterio di distinzione, propugnato dalla [[Pandettistica]], che sarebbe poi prevalso: nei quasi delitti, a differenza dei delitti, si risponde per un evento dannoso che non si è materialmente prodotto o cooperato a produrre, ma che si aveva il potere (e il dovere) di evitare.
 
I termini delitto e quasi delitto compaiono nel [[Code Napoléon]], sia laddove elenca le fonti delle obbligazioni, sia nell'intitolazione del capo dedicato all'[[illecito civile]]; il codice, però, non fornisce alcuna definizione che permetta di distinguere le due nozioni e, del resto, non differenzia in alcun modo la relativa disciplina. Tale impostazione è stata imitata dai [[codice civile|codici civili]] che lo hanno preso a modello la codificazione napoleonica, tra i quali il [[Codice Civile (1865)|codice italiano del 1865]]. Non è stata, invece, ripresa dal [[Codice civile italiano]] vigente; al riguardo, nella Relazione al Re (n. 556) si afferma che "Non si è considerata la duplice figura dei quasi contratti e quella dei [[quasi delitto|quasi delitti]], che non hanno mai potuto giustificarsi né dal lato tradizionale essendo ignota al diritto romano classico, né dal lato sostanziale essendo priva di un contenuto determinato".
 
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[[categoria: Diritto civile]]
[[Categoria:Diritto romano]]