Quasi delitto: differenze tra le versioni
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Nel tempo sono stati proposti vari criteri per distinguere delitti e quasi delitti. Taluni hanno ricondotto la distinzione al fatto, puramente storico, che i primi - tra i quali erano stati fatti rientrare [[furtum|furto]], [[bona vi rapta|rapina]], danno ''[[Lex Aquilia|ex lege Aquilia]]'' e ''[[iniuria]]'' - corrisponderebbero alle figure di ''delictum'' dello ''[[ius civile]]'', mentre i secondi comprenderebbero le figure elaborate dallo ''[[ius honorarium]]''; la spiegazione, però, non è del tutto convincente, se si tiene presente che la rapina, pur essendo un'ipotesi aggravata di furto (appartenente allo ''ius civile''), era sanzionata con un'azione concessa dal [[pretore (storia romana)|pretore]]. Non è convincente nemmeno la spiegazione, proposta in epoca [[Medioevo|medievale]], secondo la quale i delitti sarebbero atti [[dolo|dolosi]] e i quasi delitti atti [[colpa (diritto)|colposi]]: in effetti, quella che è forse la più importante figura di delitto, il danno ''ex lege Aquilia'', è costruita sulla nozione stessa di colpa. Nel [[XVIII secolo]] il giurista tedesco [[Johann Gottlieb Heinecke]] affinò questo criterio, considerando i delitti atti dolosi ma con possibilità estendere la responsabilità alla colpa e i quasi delitti atti puramente colposi (sicchè, in presenza di dolo, si sarebbero trasformati in delitti). Nello stesso secolo, però, prese piede un diverso criterio di distinzione, propugnato dalla [[Pandettistica]], che sarebbe poi prevalso: nei quasi delitti, a differenza dei delitti, si risponde per un evento dannoso che non si è materialmente prodotto o cooperato a produrre, ma che è stato prodotto da altre persone o da cose in relazione alle quali si aveva un potere (e dovere) di vigilanza.
I termini delitto e quasi delitto compaiono nel [[Code Napoléon]], sia laddove elenca le fonti delle obbligazioni, sia nell'intitolazione del capo dedicato all'[[illecito civile]]; il codice, però, non fornisce alcuna definizione che permetta di distinguere le due nozioni e, del resto, non differenzia in alcun modo la relativa disciplina. Tale impostazione è stata imitata dai [[codice civile|codici civili]] che lo hanno preso a modello, tra i quali il [[Codice Civile (1865)|codice italiano del 1865]]. Non è stata, invece, ripresa dal [[Codice civile italiano]] vigente; al riguardo, nella Relazione al Re (n. 556) si
==Voci correlate==
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