Emancipazione di minore: differenze tra le versioni

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L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come [[attore (diritto)|attore]] sia come [[convenuto]]. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del [[giudice tutelare]]. Per gli atti di straordinaria amministrazione, l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale per i minorenni su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale.
 
Tale capacità è sottolineata dalla locuzione latina ''Habilis ad nuptias, habilis ad nuptiarum consequentias''. {{T|latina|diritto|gennaio("idoneo 2010}}alle nozze, idoneo alle conseguenze delle nozze").
 
{{Portale|diritto}}