Affidavit: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nuova pagina: Negli ordinamenti di common law l''''affidavit''' (in latino 'diede affidamento', 'giurò') è una dichiarazione scritta, r...
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 1:
Negli [[ordinamento giuridico|ordinamenti]] di [[common law]] l''''affidavit''' (in [[lingua latina|latino]] 'diede affidamento', 'giurò') è una dichiarazione scritta, resa da una persona (detta ''affiant'' o ''deponent'') attorno ad uno o più [[fatto giuridico|fatti giuridici]] e confermata dal [[giuramento]] davanti ad un ''commissioner for oaths'', che può essere un ''[[notary public]]'' (figura diversa dal notaio cosiddetto latino dei paesi di [[civil law]]), un [[avvocato]], un [[giudice delladi pace]] o altro soggetto autorizzato dall'ordinamento.
 
L'affidavit è ammesso dai [[giudici|giudici]] comequale [[prova (diritto)|prova]] income luogofosse dellauna [[testimonianza]] delladel persona''deponent''; che ha resoin la dichiarazione giurata. In questociò si distingue dalla ''statutory declaration'' che non è confermata da giuramento e che, pertanto, non è ammessa dai giudici come prova. Sebbene sia per lo più utilizzato nel [[processo civile]], può essere utilizzato anche in quello [[processo penale|penale]].
 
In ordinamenti di civil law una funzione per certi versi simile all'affidavit è svolta dall'''[[atto notorio]] che, peraltro, è [[atto pubblico]] mentre, come detto, l'affidavit ha la stessa efficacia probatoria di una testimonianza.
 
{{Portale|Diritto}}
[[categoria:Concetti giuridici generali]]
[[categoria:Diritto processuale civile]]
[[categoria:Diritto processuale penale]]
[[categoria:Diritto comparato]]
 
[[en:Affidavit]]
[[fr:Affidavit]]