Giudizio di fatto e di diritto: differenze tra le versioni

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Con il '''giudizio di fatto''' il [[giudice]] afferma l'esistenza o l'inesistenza di un determinato [[fatto giuridico]], ossia lo accerta, mentre con il '''giudizio di diritto''' [[qualificazione giuridica|qualifica giuridicamente]] il fatto accertato. Si suole anche dire che con il primo il giudice risolve la '''questione di fatto''', mentre con il secondo risolve la '''questione di diritto'''.
 
Giudizio di fatto e giudizio di diritto sono i due momenti in cui si articola la decisione del giudice, formulata nella [[sentenza]], che suole essere raffigurata come un [[sillogismo]] nel quale la [[premessa maggiore]] è rappresentata dalla norma giuridica applicabile, la [[premessa minore]] dal fatto accertato e ricondotto alla [[fattispecie]] astratta prevista dalla norma, la [[conclusione]] dalla decisione. Questo modello, al di là della sua adeguatezza a descrivere come realmente il giudice decidadecide, ha comunque il pregio di evidenziare i due momenti in cui si articola la decisione:
* la posizione della norma, ossia la sua individuazione e, se deve essere ricavata da un [[atto normativo]], l'''[[interpretazione]]'' della [[disposizione (diritto)|disposizione]];
* la posizione del fatto, ossia la sua concreta individuazione nelle proprietà che lo caratterizzano e formulazione nel linguaggio della norma.
 
''[[Giudice#Giudici di merito e di legittimità|Giudice di merito]]'' è quello chiamato a decidere tanto sulle questioni di fatto quanto sulle questioni di diritto. ''[[Giudice#Giudici di merito e di legittimità|Giudice di legittimità]]'' è, invece, quello decide sulle sole questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice che ha pronunciato la decisione a lui sottoposta a seguito di [[impugnazione]].
 
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