Giudizio di fatto e di diritto: differenze tra le versioni

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Con il '''giudizio di fatto''' il [[giudice]] afferma l'esistenza o l'inesistenza di un determinato [[fatto giuridico]], ossia lo accerta, mentre con il '''giudizio di diritto''' [[qualificazione giuridica|qualifica giuridicamente]] il fatto accertato. Si suole anche dire che con il primo il giudice risolve la '''questione di fatto''' ('''''quaestio facti'''''), mentre con il secondo risolve la '''questione di diritto''' ('''''quaestio juris''''').
 
Giudizio di fatto e giudizio di diritto sono i due momenti in cui si articola la decisione del giudice, formulata nella [[sentenza]], che suole essere raffigurata come un [[sillogismo]] nel quale la premessa maggiore è rappresentata dalla norma giuridica applicabile, la premessa minore dal fatto accertato e ricondotto alla [[fattispecie]] astratta prevista dalla norma, la conclusione dalla decisione. Questo modello, al di là della sua adeguatezza a descrivere come realmente il giudice decide, ha comunque il pregio di evidenziare i due momenti in cui si articola la decisione: