Procedura concorsuale: differenze tra le versioni

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==Evoluzione storica==
La prima forma di procedura concorsuale che si è affacciata nel panorama legislativo è stata il [[Fallimento (ordinamento giuridico italiano) | fallimento]].
L’origine del fallimento e delle procedure concorsuali la si può ravvisare in alcuni istituti risalenti, addirittura, al diritto romano.
Innanzitutto nella ''partes secanto'' , riportata nelle [[leggi delle XII tavole | XII Tavole]], che consisteva nello smembramento dei debitori e nella distribuzione del suo patrimonio tra i debitori.
Anche nell’istituto della esecuzione ''per manus iniectionem ex missio in possessionem'' , inizialmente previsto per la fuga del debitore e per facilitare l’acquisizione del suo patrimonio da parte del creditore; questo tipo di esecuzione si diffuse quando venne creata la figura dell’ ''honorum emptor'', valutato come precedente storico dell’assuntore del concordato.
Come esempi di precedenti storici, si possono citare anche la ''bonorum vendictio'' che era una forma di esecuzione universale e la ''cessio bonorum'', che possiamo citare come precedente storico del concordato preventivo per la cessione dei beni, inoltre la cessio bonorum comportava che il “fallito” non fosse tacciato di infamia, quindi ebbe una grande diffusione. Quest’ultimo istituto era affine alla ''distractio bonorum'' che introdusse, oltre che la vendita dei beni al dettaglio, anche la figura del curatore.
Nell’alto medioevo, con l’influenza del diritto barbarico, fu introdotta la dichiarazione d’ufficio, ma poche altre furono le modifiche apportate dalla legislazione barbarica, poichèpoiché la tradizione romana era estremamente radicata. Inoltre l’esecuzione barbarica aveva come fine il pagamento, più che la vendetta personale dei creditori nei confronti del fallito.
Nel basso medioevo, invece, il processo esecutivo concorsuale si impose come procedimento di accertamento dei crediti. A Genova troviamo l’esempio dei primi giudici speciali come il “magistrato dei rotti”, infatti il termine bancarotta trova la sua origine nella pratica di “rompere il banco” ai mercanti che non potevano onorare i loro [[debiti]], come segno tangibile di infamia. All’epoca il fallimento era disciplinato solo per i mercanti.
Nell’Età Moderna, invece, il fallimento viene esteso anche a chi non è mercante: negli statuti dei mercati bolognesi(1550) è riportato che si poteva procedere contro ''alcuna persona habitante nella città o contà di Bologna…di qualunque conditione…la quale non si esercitasse in alcuno mistero o trafico'' .
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Le procedure concorsuali vogliono salvaguardare la par condicio creditorum, ovvero il trattamento paritario di tutti i creditori, per questo motivo le ordinarie tutele del creditore, ovverosia le azioni cautelari e le azioni esecutive individuali, sono sostituite da queste procedure, che sono forme di tutela collettiva.
Le procedure concorsuali attualmente regolate dalla legge italiana sono:
* il [[Fallimento (ordinamento giuridico italiano) | fallimento]]
* il [[concordato preventivo]]
* la [[liquidazione coatta amministrativa]]
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Guido umberto tedeschi, ''manuale del nuovo diritto fallimentare'' , CEDAM 2006.
Giampaolo de ferra, ''manuale di diritto fallimentare'' ,giuffrè, 2002.
 
 
 
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