Giudizio di fatto e di diritto: differenze tra le versioni

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Giudizio di fatto e giudizio di diritto sono i due momenti in cui si articola la decisione del giudice, formulata nella [[sentenza]], che suole essere raffigurata come un [[sillogismo]] nel quale la premessa maggiore è rappresentata dalla norma giuridica applicabile, la premessa minore dal fatto accertato e ricondotto alla [[fattispecie]] astratta prevista dalla norma, la conclusione dalla decisione. Questo modello, al di là della sua adeguatezza a descrivere come realmente il giudice decide, ha comunque il pregio di evidenziare i due momenti in cui si articola la decisione:
* la posizione della norma, ossia la sua individuazione - che implica l'[[interpretazione]] di una o più [[disposizione (diritto)|disposizioni]] qualora la norma debba essere ricavata da un [[atto normativo]] - e la riconduzione del fatto alla [[fattispecie]] astratta prevista dalla norma (la cosiddetta ''[[sussunzione (diritto)|sussunzione]]'');
* la posizione del fatto, ossia la sua concreta individuazione nelle proprietà che lo caratterizzano e formulazione nel linguaggio della norma, sullaattraverso baseun'attività di carattere conoscitivo fondata su ''[[prova (diritto)|prove]]'' o elementi di prova.
 
''[[Giudice#Giudici di merito e di legittimità|Giudice di merito]]'' è quello chiamato a decidere tanto sulle questioni di fatto quanto sulle questioni di diritto. ''[[Giudice#Giudici di merito e di legittimità|Giudice di legittimità]]'' è, invece, quello decide sulle sole questioni di diritto, verificando la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali da parte del giudice che ha pronunciato la decisione a lui sottoposta a seguito di [[impugnazione]].