Giudice per le indagini preliminari: differenze tra le versioni
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Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore, che li aveva), ma provvede solo su [[istanza di parte]]; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di [[tassatività]]).
Il g.i.p. è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento. Gli atti conosciuti dal giudice per le indagini preliminari sono solitamente quelli che il pubblico ministero decide di allegare all'istanza che presenta.
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'[[indagato]] nella fase delle [[indagini preliminari]]. Fra i provvedimenti più importanti del g.i.p. vi è l'[[ordinanza]] per applicare una [[misura cautelare]] su richiesta del [[pubblico ministero]].
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